Rimessione per legittimo sospetto: serve grave situazione locale (Cass. pen. Sez. VII n. 39327 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimessione fondata sul legittimo sospetto, ai sensi degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen., deve individuare e descrivere in modo preciso, chiaro e controllabile la grave situazione locale che la giustifica, non essendo sufficienti allegazioni generiche, allusive o meramente evocative. La grave situazione locale è un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale in cui si svolge il processo, connotato da abnormità e consistenza tali da configurare un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice inteso come ufficio giudiziario nel suo complesso. I motivi di legittimo sospetto non possono perciò fondarsi su presunti difetti di terzietà di singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, poiché in tale evenienza la garanzia del giusto processo è assicurata mediante astensione e ricusazione, senza necessità di trasferire il processo ad altro ufficio.
Il Fatto
Nel corso di un giudizio dibattimentale pendente davanti al Tribunale di Vasto, l’imputato ha prospettato un proprio potenziale pregiudizio derivante da asseriti errori procedurali legati all’archiviazione di una denuncia da lui sporta nei confronti di agenti della Guardia di finanza. Da quelle vicende egli ha tratto ragioni di sospetto sulla terzietà e imparzialità degli organi che avevano adottato le decisioni, incluse quelle poste a fondamento del rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 314 cod. pen.
Successivamente la difesa ha censurato l’ammissione delle prove testimoniali richieste dal pubblico ministero, contestando la tardività del deposito della lista testi tramite un applicativo non accessibile agli avvocati. Ha quindi chiesto la revoca di quella decisione e la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione a integrazione dell’istanza di rimessione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’istituto. La richiesta di rimessione deve indicare con precisione quale sia, in concreto, la grave situazione locale evocata in astratto dall’art. 45 cod. proc. pen., esponendo in termini comprensibili e verificabili i dati di fatto e le argomentazioni posti a suo fondamento. Su questo piano l’istanza è stata ritenuta affetta da palese inammissibilità per manifesta infondatezza.
La decisione chiarisce poi il contenuto della nozione. Per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, relativo all’ambiente territoriale in cui il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere letto se non come pericolo concreto per la non imparzialità del giudice. Il riferimento è all’ufficio giudiziario della sede in cui si celebra il processo di merito, oppure a un pregiudizio alla libertà di determinazione dei partecipanti al processo.
Ne deriva un limite preciso ai motivi di legittimo sospetto. Essi si configurano solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa, e la situazione deve investire l’ufficio giudiziario nel suo complesso, non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero. In quest’ultima eventualità, osserva la Corte, la regola del giusto processo può essere assicurata con rimedi diversi, quali l’astensione e la ricusazione, senza ricorrere al trasferimento del processo ad altro ufficio.
Il Collegio richiama sul punto Sez. 6 n. 13419 del 05.03.2019, che conferma l’orientamento. La documentazione difensiva successivamente prodotta non modifica il quadro, limitandosi a reiterare le medesime censure già connotate dai rilevati profili di inammissibilità. Alla declaratoria segue la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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