Reato continuato in executivis e vincolo accertato in cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 41430 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede di cognizione ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Qualora non ritenga di accogliere la richiesta anche solo per alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere quella valutazione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti. Il medesimo obbligo di confronto sussiste rispetto a una pregressa valutazione già operata in fase di esecuzione, dalla quale può prescindere solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza al Tribunale di Monza, in funzione di Giudice dell’esecuzione, per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze emesse in relazione a reati in materia di stupefacenti, commessi in un medesimo comune in date comprese tra il 2019 e il 2021. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, escludendo il medesimo disegno criminoso e valorizzando il consistente iato temporale tra i reati, nonché l’omessa allegazione di elementi ulteriori a fondamento della richiesta.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. e contestando la rappresentazione della distanza temporale tra i fatti, non pari a un anno, oltre all’omesso esame di un precedente riconoscimento della continuazione operato in sede di cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte enuncia il principio secondo cui il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può ignorare la valutazione già compiuta in sede cognitoria circa la sussistenza del vincolo tra reati ricompresi in uno stesso arco temporale. Se ritiene di non accogliere la domanda, anche solo per taluni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, deve spiegare perché si discosta da quella precedente valutazione, confrontandosi con il quadro complessivo delle risultanze.
Il principio, affermato da Sez. I n. 54106 del 24.03.2017, è esteso dalla giurisprudenza di legittimità anche alla pregressa valutazione compiuta in fase di esecuzione: il giudice può prescinderne solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni per cui i fatti non possono essere ricondotti al delineato disegno, come ribadito da Sez. I n. 6224 del 13.10.2023, dep. 2024 e Sez. I n. 4716 del 08.11.2013, dep. 2014.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione non si è confrontato con l’avvenuto riconoscimento della continuazione tra fatti già giudicati con diversi provvedimenti, segnatamente con la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva ritenuto il vincolo tra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso nel febbraio 2021 e i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Monza n. 2966/2021. I fatti per cui si procede si collocano tra il 2019 e il 2021 e alcuni risultano commessi in epoca prossima a quelli per cui la continuazione era stata riconosciuta.
L’ordinanza, inoltre, valorizza in modo particolare la sola distanza temporale tra i reati, che non è quella descritta nel provvedimento, tacendo sugli indicatori della natura del reato e del luogo di commissione, che emergono per tabulas. Il ricorso è pertanto fondato nei limiti indicati e si impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di Monza, in diversa persona fisica, riesamini l’istanza in ossequio ai principi ribaditi.
Nota della Redazione
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