Estorsione aggravata e non pagamento delle forniture: no all’esercizio arbitrario (Cass. pen. Sez. II n. 41440 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti contro il patrimonio, la condotta di chi, con minaccia armata, costringa il fornitore a non richiedere il pagamento della merce già ricevuta e a continuare a somministrare merce a credito integra il reato di estorsione aggravata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Quest’ultimo, infatti, presuppone un diritto azionabile in giudizio, che deve essere fatto valere con violenza contro la persona tenuta a esaudirlo. Ove la pretesa consista nel non pagare forniture già ricevute, manca il presupposto per la diagnosi differenziale tra i due reati fondata sull’elemento soggettivo, che le Sezioni unite individuano nel discrimine tra le due fattispecie. In sede di legittimità resta inoltre inibita ogni rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, essendo il sindacato limitato alla tenuta logica della motivazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità di un ristoratore per i reati di tentata estorsione aggravata dall’uso di un’arma e di porto in pubblico di una pistola e di un coltello a serramanico, riducendo la pena determinata in primo grado dal Tribunale. All’imputato si contestava di avere minacciato il proprio fornitore di frutta e verdura, sia verbalmente sia mostrando una pistola, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a non richiedere il pagamento delle forniture ricevute e a continuare a fornire merce a credito.

Avverso tale sentenza la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del suo dipendente, la insussistenza della condotta estorsiva e la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con conseguente possibilità di applicare la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., nonché il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità perché propone una non consentita richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, estranea al perimetro della competenza di legittimità. La Corte ribadisce che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova, che, ove ritenute travisate, devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza, richiamando sul punto Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01.

Nel caso concreto, la Corte d’appello riteneva attendibili e credibili le dichiarazioni della persona offesa e del suo dipendente, nonostante alcune parziali e non decisive incongruenze. Tali dichiarazioni risultavano convergenti sul nucleo centrale della condotta: la descrizione della minaccia derivante dalla capacità intimidatoria dell’arma mostrata era confermata da entrambi i dichiaranti, mentre la ricostruzione alternativa fornita dall’imputato veniva ritenuta poco verosimile e in contrasto con le dichiarazioni dell’offeso e del dipendente.

Il secondo e il collegato terzo motivo, relativi all’omessa considerazione della documentazione sui rapporti commerciali e all’illegittimo inquadramento della condotta, sono dichiarati manifestamente infondati. La Corte riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede un diritto azionabile in giudizio, un’azione violenta diretta nei confronti della persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, e il relativo elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni unite il discrimine tra i due reati, citando Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02.

Nel caso in esame, la pretesa di non pagare le residue forniture non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere proposta in sede giudiziale: manca pertanto il presupposto per effettuare la diagnosi differenziale tra estorsione ed esercizio arbitrario sulla base dell’elemento soggettivo. Il comportamento era diretto a evitare di pagare forniture già ricevute e, dunque, a ottenere un profitto ingiusto.

L’ultimo motivo è parimenti inammissibile perché propone una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali poste a sostegno della ritenuta non congruità della somma offerta, con specifico riguardo alla mancata copertura del danno morale. Resta insindacabile il giudizio di merito sull’inidoneità della somma versata a ristorare il danno morale, non scalfito dai rilievi attinenti alla quantificazione del solo danno materiale. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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