Reato continuato: il giudice dell’esecuzione deve motivare i singoli aumenti (Cass. pen. Sez. I n. 7247 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice chiamato a determinare la pena complessiva, anche in sede esecutiva, non può limitarsi a indicare il trattamento sanzionatorio finale. Egli deve individuare il reato più grave e fissare la pena base, quindi calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La motivazione deve dare conto del criterio seguito e delle singole quote di aumento, tanto più quando la quantificazione complessiva risulti di particolare entità. In difetto, il provvedimento è viziato per carenza di motivazione e va annullato con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28 maggio 2024 ha accolto l’istanza avanzata nell’interesse del condannato. Applicata la continuazione tra i fatti accertati con due sentenze di merito, divenute irrevocabili, ha determinato la pena complessiva in anni diciannove di reclusione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il giudice abbia omesso di indicare il criterio utilizzato e di giustificare l’aumento applicato, violando anche il principio di proporzionalità reciproca tra i reati.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale dichiara il ricorso fondato. Il thema decidendum riguarda i criteri che il giudice dell’esecuzione deve seguire nel rideterminare la pena quando applica la continuazione tra reati oggetto di distinte condanne irrevocabili.
Il Collegio rileva che, nella specie, il giudice si è limitato a indicare la pena complessiva finale, senza dare conto del ragionamento seguito né dei singoli aumenti operati per i reati satellite. Individuata la pena base in quella inflitta con la prima sentenza e applicata la riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2 bis, cod. pen., il giudice ha direttamente fissato il trattamento sanzionatorio complessivo.
La Corte richiama il principio enucleato dalle Sezioni unite n. 47127 del 24/06/2021, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Tale obbligo di motivazione analitica risponde a una duplice esigenza: rendere verificabile il percorso di calcolo e consentire il controllo sulla proporzionalità reciproca degli aumenti. L’ordinanza impugnata non si conforma a tale modello, poiché non esplicita le quote riferibili a ciascun reato.
La carenza di motivazione, aggravata dall’entità della quantificazione, impone l’annullamento con rinvio del provvedimento limitatamente all’aumento applicato in continuazione, affinché il giudice di rinvio, libero nell’esito, proceda a nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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