Continuazione in executivis e indici concreti di unicità del programma criminoso (Cass. pen. Sez. 1 n. 5132 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, non è sufficiente valorizzare la presenza di alcuni indici rivelatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale o le modalità della condotta. È necessario, invece, che gli elementi emersi consentano di dimostrare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario, deliberato sin dall’origine almeno nelle sue linee essenziali. La verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di mere presunzioni o congetture processuali, dovendo ancorarsi a concreti indicatori. La mera reiterazione di condotte illecite, espressione di un programma di vita improntato al crimine, non integra gli estremi della continuazione, ma è disciplinata da istituti differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di un condannato volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati da due sentenze irrevocabili. Il giudice dell’esecuzione riteneva ostativa l’eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi. Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e lamentando che non fosse stata considerata la correlazione tra i delitti, desumibile dalla contiguità temporale, dall’identità dei titoli di reato e dall’omogeneità del contesto.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale ha ritenuto il ricorso infondato, ricostruendo il quadro dei principi in materia di continuazione. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui i reati dedotti devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un fine specifico, con l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti. L’unicità del disegno criminoso non può essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sull’attività illecita del soggetto, tipica di chi fa del reato una scelta di vita per trarre sostentamento.
La verifica di tale preordinazione, ha precisato la Corte, non può essere affidata a indici meramente presuntivi, ma richiede la dimostrazione che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma unitario. In proposito, è stato richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di un’approfondita verifica di concreti indicatori, come l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e le modalità della condotta, non essendo sufficiente la presenza di alcuno di essi se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea.
Applicando tali coordinate al caso di specie, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice dell’esecuzione, che aveva escluso la continuazione valorizzando la natura omogenea dei tentati furti aggravati, commessi con modalità diverse, in concorso con soggetti differenti e a distanza di undici mesi. Una siffatta reiterazione, espressione di una stabile propensione al crimine, è stata ritenuta oggettivamente incompatibile con il vincolo invocato, risultando invece disciplinata da istituti quali la recidiva e l’abitualità. Per queste ragioni, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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