Detenzione di stupefacenti: concorso e connivenza non punibile (Cass. pen. Sez. IV n. 26233 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nel primo si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza, o anche implicitamente una collaborazione su cui poter contare. Nella connivenza, invece, l’agente mantiene un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. È quindi inammissibile, per aspecificità, il ricorso che si confronti solo in apparenza con la motivazione del provvedimento impugnato, senza misurarsi con le ragioni che hanno escluso la dedotta connivenza.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 14.11.2025, in parziale riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Pescara, riconosceva all’imputato le circostanze attenuanti generiche, giudicandole equivalenti alla recidiva, rideterminava la pena ed eliminava la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 27 e 111 Cost. e all’art. 6, comma 2, CEDU. Sosteneva che la responsabilità fosse stata fondata su elementi non qualificanti e su dichiarazioni della coimputata ritenute non credibili, e che, non essendo accertato alcun contributo causale consapevole, la condotta dovesse qualificarsi come mera connivenza non punibile.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo, rilevando che esso si confronta solo in apparenza con la motivazione del provvedimento impugnato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui, in tema di stupefacenti, il concorso nella detenzione illecita richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, che può manifestarsi anche in forma agevolatrice e valere a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare; la connivenza, invece, presuppone un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. A sostegno sono citate Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Sez. 4, n. 347547 del 20/11/2020, Abbate e Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valorizzato l’elemento della codetenzione e, sulla base dell’inverosimiglianza delle dichiarazioni della coimputata in relazione al prezzo di acquisto dello stupefacente, hanno ritenuto che l’odierno ricorrente si fosse occupato dell’acquisto di quanto sequestrato.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, non censurabile in sede di legittimità, con la quale il ricorso non si misura, limitandosi ad affermare genericamente che la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulla configurabilità della connivenza non punibile.

La Corte osserva che entrambi i giudici di merito hanno escluso la connivenza, avendo ritenuto il concorso dell’imputato nell’acquisto della sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione comune e, dunque, l’apporto di un rilevante contributo causale, circostanza che di per sé esclude la connivenza. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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