Doppia conforme e persona offesa nei reati sessuali (Cass. pen. Sez. 3 n. 663 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di c.d. “doppia conforme”, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è soltanto quello che discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede, ovvero da un loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio. Le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato, costituente un unico complessivo corpo decisionale. La deposizione della persona offesa nei reati sessuali è prova piena, non necessitante di riscontri, ma la sua valutazione esige un esame più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni di qualsiasi testimone; tale giudizio di credibilità è questione di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e scevra da manifeste contraddizioni. Il doppio ruolo di consulente del pubblico ministero e di psicoterapeuta della persona offesa minore non rende inutilizzabili le dichiarazioni da quest’ultima rese, né determina un’incompatibilità, non applicandosi ai consulenti tecnici le incapacità e le incompatibilità previste per i periti. Le violazioni della Carta di Noto non comportano conseguenze processuali, ma impongono al giudice un obbligo di motivazione più stringente, che può essere assolto anche considerando la motivazione nel suo complesso.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Savona, che aveva condannato l’imputato per i reati di cui all’art. 81 cpv., 61 n. 11 e 609-quater, commi 1 e 6, cod. pen., per aver compiuto atti sessuali in danno di due minori di anni dieci, riducendo la pena ad anni nove e mesi sei di reclusione. L’imputato, a mezzo dei suoi difensori, proponeva ricorso per cassazione, deducendo otto motivi di impugnazione.
Con tali motivi, la difesa lamentava, in particolare, l’omessa valutazione di specifiche doglianze relative all’inattendibilità delle persone offese, alla compromissione della prova dichiarativa per la condotta del consulente del pubblico ministero, al diniego di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti. Il ricorso era fondato su censure che investivano il merito della valutazione probatoria compiuta dai giudici di primo e secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’ambito della c.d. “doppia conforme”, precisando che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è solo quello derivante dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di merito. In tal caso, le motivazioni delle sentenze di merito si integrano in un unico complessivo corpo decisionale, da assumere come riferimento nella denuncia dei vizi di legittimità.
Con riguardo alla valutazione della testimonianza della persona offesa nei reati sessuali, la Corte ha ribadito che la deposizione della vittima è “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento della condanna, ma richiede un vaglio più rigoroso sulla credibilità soggettiva e sull’attendibilità intrinseca del narrato. Tale giudizio, tuttavia, è una questione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture.
La Corte ha inoltre chiarito che il giudice che aderisca alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime, essendo sufficiente che dimostri di aver valutato criticamente le conclusioni del perito senza ignorare le argomentazioni del consulente. La diversa posizione processuale dei consulenti di parte, chiamati a operare nel solo interesse della parte che li ha nominati, riverbera sul diverso onere motivazionale gravante sul giudice.
Quanto al doppio ruolo della psicoterapeuta, consulente del pubblico ministero e successivamente terapeuta della minore, la Corte ha affermato che tale sovrapposizione non incide sull’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non essendo applicabili ai consulenti tecnici le incompatibilità previste per i periti. Inoltre, la violazione dei criteri della Carta di Noto, priva di valore normativo, non comporta conseguenze processuali, ma impone al giudice di indicare le ragioni per cui ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa, con un onere motivazionale tanto più stringente quanto più grave sia lo scostamento dalle linee guida.
La Corte ha, infine, dichiarato inammissibili i motivi concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e la determinazione dell’aumento di pena per la continuazione, in quanto nuovi, non essendo state le relative questioni prospettate con il gravame di appello. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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