Sequestro preventivo manufatto abusivo per aggravio carico urbanistico (Cass. pen. Sez. 3 n. 124 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, il periculum in mora, richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato e ubicato in zona agricola, può essere legittimamente motivato facendo riferimento all’aggravio del carico urbanistico che le opere realizzate determinano. Tale aggravio è desumibile dalla loro consistenza e destinazione d’uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell’area su cui insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un’oggettiva indicazione dell’incidenza dell’intervento sulle esigenze urbanistiche di zona. Il giudice del riesame, nell’annullare il decreto di sequestro, ha l’onere di valutare e motivare specificamente sulla sussistenza e sulla persistenza di detto pericolo, anche qualora ritenga che le opere siano state ultimate.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Latina, adito nell’interesse della ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Napoli, annullava il provvedimento. Il sequestro riguardava un manufatto di circa 96 mq, realizzato in muratura e cemento in area agricola, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 44, 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore della Repubblica fondato. In via preliminare, ha rilevato che, in assenza di ogni deduzione specifica, la fattispecie di cui agli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 non risultava coinvolta nel giudizio di legittimità.
Nel merito, la Corte ha evidenziato un’effettiva carenza motivazionale nell’ordinanza impugnata. Il tribunale del riesame, pur avendo annullato il sequestro, non aveva considerato la questione della persistenza del pericolo di aggravio del carico urbanistico conseguente all’opera abusiva, nonostante il Pubblico Ministero avesse rappresentato tale profilo di rischio.
La circostanza che il tribunale avesse ritenuto le opere ultimate, sebbene la presenza del piazzale ancora al rustico e di prese elettriche non completate deponesse per un’opera ancora incompleta, non era sufficiente a superare la necessità di una valutazione in ordine al pericolo richiesto dalla legge. A tal fine, la Corte ha ricordato il principio secondo cui, in tema di reati edilizi, il periculum in mora può essere legittimamente motivato con l’aggravio del carico urbanistico, come desumibile dalla consistenza e dalla destinazione d’uso dell’opera (in motivazione: Sez. 3, n. 8671 del 15/02/2024, Rv. 285963 – 01).
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza per un nuovo giudizio al tribunale del riesame di Latina, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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