Reato continuato in executivis: scorporo e individuazione del reato più grave (Cass. pen. Sez. I n. 648 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna pronunciata per una pluralità di reati unificati ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare sulla pena inflitta per quest’ultimo autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Il principio è estensibile, per identità di ratio, ai casi in cui il precedente riconoscimento della continuazione sia stato pronunciato dallo stesso giudice dell’esecuzione per taluni dei reati oggetto di nuova istanza. L’ordinanza che ometta lo scorporo e l’indicazione delle singole frazioni di pena è annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio.
Il Fatto
Investito di una richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con più sentenze irrevocabili, rideterminando in anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 3.500,00 di multa la pena complessiva. Una precedente ordinanza aveva già riconosciuto il medesimo vincolo fra due delle condanne, rideterminando la pena in anni quattro di reclusione ed euro 1.050,00 di multa.
Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, diretti a censurare proprio la determinazione della pena: la mancata applicazione del principio di scorporo e l’erronea indicazione, in un anno e dieci mesi anziché in un anno e dieci giorni di reclusione, della pena inflitta con una delle sentenze.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondate le censure concernenti l’individuazione della pena inflitta per il reato più grave e l’indicazione dei singoli aumenti per i reati satellite, con assorbimento di ogni altra doglianza. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità costante, secondo cui il giudice dell’esecuzione deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare, sulla pena inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite.
Sul punto la Corte cita Sez. I n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261-01, Sez. I n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845-01 e Sez. V n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259030-01. Il principio viene esteso, per identità di ratio, ai casi in cui il precedente riconoscimento della continuazione sia stato già pronunciato dal giudice dell’esecuzione per taluni dei reati oggetto della nuova istanza.
Nel caso esaminato, dall’ordinanza impugnata emerge che il giudice dell’esecuzione non ha rispettato tale regola: non ha individuato la pena inflitta per il singolo reato più grave, da determinare ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., fra quelli per i quali ha riconosciuto la continuazione, né ha indicato in modo specifico le singole frazioni di pena poste in aumento per ciascun reato satellite.
Fermo restando il riconoscimento della continuazione, l’ordinanza è pertanto annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Torino, giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio sul punto nel rispetto delle norme di legge. Nel giudizio di rinvio dovrà applicarsi l’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione e dell’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l’ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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