Continuazione: identità dei reati insufficiente senza concreta programmazione unitaria (Cass. pen. Sez. I n. 31502/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica approfondita di indicatori concreti e della programmazione, fin dal primo reato, almeno nelle linee essenziali, dei successivi illeciti. L’omogeneità delle violazioni, l’identità del bene protetto e l’analogia delle condotte non bastano se i fatti successivi possono dipendere da determinazioni estemporanee. La distanza temporale e il mutamento delle modalità esecutive impongono una motivazione specifica. La mera identità del titolo di reato può concorrere alla prova del disegno unitario, ma deve essere corroborata da ulteriori indicatori idonei a distinguere la programmazione originaria dall’abitualità criminosa o da una scelta di vita.
Il Fatto
Con ordinanza del 18.02.2026 il Tribunale di Rovigo, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra reati previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con due distinte sentenze. Le condotte riguardavano cessioni di cocaina commesse tra il 2021 e il 2022, oltre a un episodio del 25.11.2024. Il giudice ha ravvisato analogia delle condotte, identità spaziale e prossimità temporale, ritenendo che la detenzione sopravvenuta non avesse interrotto il proposito criminoso. Ha quindi rideterminato la pena complessiva in sei anni e tre mesi di reclusione ed euro 23.700 di multa.
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l’ordinanza, denunciando violazione di legge e motivazione mancante o manifestamente illogica. Secondo il ricorso, la distanza temporale, la detenzione protratta e le differenti modalità delle condotte escludevano una programmazione unitaria. Gli episodi avrebbero espresso una scelta di vita, non un unico disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, Rv. 270074. La continuazione richiede l’esame di omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Occorre inoltre accertare che, al momento del primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali.
Il giudice dell’esecuzione non ha svolto questa verifica in modo approfondito. La Corte rileva anche l’erronea indicazione del nome dell’esecutato nell’ordinanza, considerandola sintomatica della carente valutazione. L’unico indicatore effettivamente riscontrato consiste nell’identità del titolo di reato, pur essendo soltanto il secondo episodio qualificato come fatto di lieve entità.
Mancano, invece, sia la contiguità temporale sia l’identità delle modalità esecutive. Tra l’ultimo reato della prima serie e il fatto del novembre 2024 sono trascorsi quasi due anni e mezzo. Le condotte anteriori risultano commesse all’interno di una struttura organizzata, con il condannato nel ruolo di intermediario e con il coinvolgimento di complici. L’episodio successivo presenta carattere occasionale: una modesta quantità di cocaina è stata ceduta presso l’abitazione del condannato, allora sottoposto agli arresti domiciliari.
L’ordinanza non spiega perché la detenzione avrebbe soltanto complicato, senza interromperla, l’originaria deliberazione criminosa. Non chiarisce neppure come il condannato avrebbe ripreso i contatti con precedenti o nuovi fornitori. La reiterazione di reati analoghi può esprimere abitualità criminosa o una scelta di profitto illecito, anziché un programma unitario. La Cassazione ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Rovigo, chiamato a un nuovo giudizio nel rispetto dei principi indicati.
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