Lesioni personali in esecuzione di rapina: procedibilità d’ufficio e nesso teleologico (Cass. pen. Sez. 7 n. 349 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di lesioni personali commesso per eseguire il delitto di rapina è procedibile d’ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l’aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce il travisamento del fatto quale risultato di una diversa ricostruzione storica, atteso il divieto per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. È altresì inammissibile il ricorso che reitera motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, nonché quello che contesta la quantificazione del danno, rimessa ad apprezzamenti equitativi del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado con cui i due imputati erano stati dichiarati responsabili di più reati, tra cui la rapina, le lesioni personali e altri delitti, con la costituzione di parti civili. Avverso tale decisione, i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di doglianza.

Le censure riguardavano, in particolare, il travisamento del fatto in relazione alla responsabilità per la rapina, la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela in ordine alle lesioni, la reiterazione di motivi già respinti in appello, l’eccessività della pena e la quantificazione del danno alle parti civili.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili o manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo, il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui il vizio di travisamento del fatto non è deducibile in sede di legittimità, poiché alla Corte è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito. La Corte territoriale aveva, con motivazione esente da vizi logici, fondato il convincimento di colpevolezza sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sulla documentazione medica.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha affermato il principio per cui il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire la rapina, è procedibile d’ufficio, ricorrendo l’aggravante del nesso teleologico ex artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., citando il precedente di Sez. 2, n. 22081 del 2020.

Il terzo motivo è stato ritenuto non specifico, in quanto meramente reiterativo delle doglianze già disattese dalla Corte di merito. Il quarto motivo, relativo alla eccessività della pena, è stato dichiarato manifestamente infondato, avendo il giudice d’appello congruamente risposto alle doglianze. Infine, in relazione al quinto motivo, la Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso che contesta la quantificazione del danno, rimessa alla valutazione equitativa del giudice di merito, in conformità al precedente di Sez. 3, n. 24322 del 2025.

I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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