Reato continuato e tossicodipendenza: no alla continuazione senza unicità del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 30751 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, lo stato di tossicodipendenza del condannato non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso. Esso può giustificare la continuazione solo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, deve verificare in concreto la sussistenza degli indici sintomatici della medesimezza del disegno criminoso, che non possono essere desunti dalla sola condizione personale di tossicodipendenza. Le censure che, sotto l’apparente deduzione di un difetto di motivazione, invocano una nuova valutazione nel merito sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza ed escludeva la sussistenza di un medesimo disegno criminoso idoneo ad accomunare i fatti. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 27.03.2026, confermava il diniego. Il condannato ricorreva quindi per cassazione, deducendo il difetto di motivazione del provvedimento e valorizzando il proprio stato di tossicodipendenza quale elemento unificante delle condotte.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli argomenti dedotti sono stati ritenuti manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sui criteri da cui desumere l’esistenza di una volizione unitaria. La Corte richiama sul punto Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, che individua gli indici sintomatici della continuazione.

Il provvedimento impugnato, con motivazione puntuale e logicamente lineare, ha correttamente escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che le modalità delle condotte erano eterogenee e che i fatti erano stati commessi in contesti criminali distinti: la prima sentenza riguardava rapina, ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nel 2009 da un solo soggetto; la seconda riguardava sei furti in appartamento, perpetrati tra febbraio e marzo 2008 in concorso con altri.

Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte conferma che esso non è collante automatico delle condotte. Richiama Sez. II, n. 22493 del 21/03/2019, secondo cui, dopo la modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza può giustificare l’unicità del disegno criminoso solo se ricorrono anche le altre condizioni elaborate dalla giurisprudenza. Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha motivatamente escluso tali ulteriori indici.

Infine, le censure attengono tutte al merito e invocano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Da qui l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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