Ricorso per saltum avverso misure cautelari: ammissibile solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 2 n. 1652 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso immediato per cassazione avverso un’ordinanza che dispone una misura coercitiva è consentito, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., unicamente per violazione di legge. Tale mezzo di gravame consente di dedurre esclusivamente la totale mancanza di motivazione del provvedimento, non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità. Le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione apparente, sollecitino una rivalutazione nel merito degli elementi indiziari o una differente comparazione dei significati probatori delle prove sono inammissibili nel giudizio di legittimità, attenendo al fatto riservato al giudice del merito.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a un indagato la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, per il reato di estorsione continuata pluriaggravata in concorso. All’indagato era contestato di aver costretto un imprenditore a cedere la proprietà di alcuni immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato, prospettando la volontà di famiglie mafiose di rientrare in possesso di una somma di denaro e rappresentando lo spessore criminale di un soggetto appena uscito dal carcere. L’indagato proponeva ricorso diretto per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha innanzitutto richiamato il principio per cui il ricorso “per saltum” avverso le ordinanze cautelari coercitive è ammesso solo per violazione di legge. In tale ambito, ha precisato che la violazione di legge può comprendere la totale mancanza di motivazione, ma non la sua insufficienza, incompletezza o illogicità.

La Corte ha rilevato come il ricorrente, dopo aver formalmente dedotto il vizio di motivazione apparente, abbia in realtà articolato una serie di rilievi critici tesi a una rivalutazione nel merito degli elementi considerati dal giudice della cautela. L’ordinanza impugnata, al contrario, conteneva una motivazione esistente e non meramente apparente, sviluppata attraverso copiose argomentazioni che traevano conseguenze logiche dal contenuto degli elementi indiziari indicati e valutati.

La Suprema Corte ha quindi evidenziato che le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori delle prove, attengono al merito, riservato al giudice del merito. Ha ricordato, inoltre, che la deduzione alternativa di vizi differenti tra loro è indice di genericità e rivela la natura di merito della doglianza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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