Mantenimento non versato (art. 570-bis c.p.): l’ammissione al gratuito patrocinio non prova l’impossibilità di adempiere (Cass. pen. n. 28508/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 28508/2026, depositata il 27 luglio 2026, R.G.N. 16417/2026, Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatrice Maria Grazia Benedetti. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

L’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti; l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non costituisce prova dell’impossibilità di versare l’assegno dovuto.

Il fatto

L’imputato era stato condannato, in primo grado e in appello, per il reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. – violazione degli obblighi di mantenimento verso il coniuge e i figli – alla pena detentiva e pecuniaria, oltre al risarcimento del danno e a una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile, al cui pagamento veniva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva l’impossibilità incolpevole di adempiere – redditi di poche migliaia di euro l’anno e una condizione di salute che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe inciso sulla capacità lavorativa – e censurava la subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale senza un’adeguata valutazione delle sue condizioni economiche.

La motivazione

Il ricorso è rigettato. L’impossibilità di adempiere che esclude la responsabilità ex art. 570-bis cod. pen. deve essere assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole, e grava sull’imputato l’onere di allegare gli elementi da cui desumerla: la disoccupazione formalmente documentata non basta, tanto più a fronte di dimissioni volontarie dal lavoro e del mancato versamento spontaneo di qualsiasi somma anche quando l’imputato lavorava. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prova l’impossidenza, poiché il beneficio spetta anche a chi percepisce un reddito non simbolico ed è fondato su autocertificazione soggetta a revoca. Quanto alla sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale, il giudice deve motivare – sia pure sommariamente – sulla possibilità del condannato di adempiere quando emergano elementi che facciano dubitare della sua capacità economica; nel caso concreto la Corte di merito, escludendo una situazione di assoluto e permanente disagio economico e rilevando la risalenza della documentazione reddituale, ha assolto tale onere, potendo il condannato chiedere la rateizzazione. Infondati anche i motivi sul contrasto tra dispositivo e motivazione (il giudice d’appello può integrare la motivazione carente del primo grado, senza annullarla) e sull’entità del danno.

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Chi è imputato per omesso mantenimento non può limitarsi a esibire redditi bassi o l’ammissione al gratuito patrocinio: deve allegare e provare un’impossibilità assoluta, oggettiva, persistente e incolpevole di adempiere. Dimissioni volontarie e mancati versamenti anche in periodi di attività lavorativa pesano contro la tesi difensiva. Sul versante della sospensione condizionale, subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale è legittimo purché il giudice motivi, anche in modo succinto, sulla concreta possibilità di adempiere quando vi siano elementi che facciano dubitare della capacità economica; la difesa che voglia far valere l’incapienza deve introdurre documentazione reddituale aggiornata, non risalente. Resta la via della rateizzazione dell’importo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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