Condanna penale per minaccia non prova il danno civile risarcibile (Cass. civ. Sez. III n. 21858 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della commissione del reato di minaccia ex art. 612 cod. pen. comporta l’attestazione della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico protetto, ma non dimostra di per sé l’effettiva concretizzazione di conseguenze pregiudizievoli risarcibili. È esclusa la configurabilità del c.d. danno in re ipsa: il danneggiato deve provare in concreto il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale subito. La condanna generica al risarcimento contenuta nella sentenza penale non esige alcuna indagine sulla concreta esistenza del danno, postulando solo la potenziale capacità lesiva del fatto e un nesso causale desumibile anche presuntivamente. Resta riservato al giudice civile l’accertamento dell’an in concreto e del quantum.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’autore di un reato di minaccia ex art. 612 cod. pen., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, rilevando la mancata dimostrazione di qualsiasi pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 23/5/2023, aveva confermato la decisione, evidenziando che il ricorrente non aveva provato le conseguenze dannose concretamente subite. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L’intimato non ha svolto difese in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 612 cod. pen. e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., sostenendo che la corte territoriale avesse confuso il reato di pericolo con un reato di danno, con ricadute sul piano probatorio. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La Corte rileva l’inconcludenza della distinzione tra reato di danno e reato di pericolo, non avendo il ricorrente colto la ratio della decisione impugnata. La mera attestazione, da parte del giudice penale, della lesione della libertà morale del minacciato non vale di per sé ad assumere come dimostrata l’effettiva sussistenza di conseguenze dannose concretamente subite dalla vittima.
Sul punto la Corte richiama il consolidato insegnamento di legittimità: la condanna generica al risarcimento nella sentenza penale non esige alcuna indagine sulla concreta esistenza del danno risarcibile, postulando solo la potenziale capacità lesiva del fatto e l’esistenza, desumibile anche presuntivamente, di un nesso causale. Resta impregiudicato l’accertamento riservato al giudice civile sull’an in concreto e sul quantum. Sono richiamate Cass. Sez. 3, ord. n. 23960 del 2/8/2022, Cass. Sez. 3, ord. n. 8477 del 5/5/2020 e Cass. Sez. 3, ord. n. 4318 del 14/2/2019.
Esclusa la configurabilità del danno in re ipsa, la Corte osserva che l’accertamento del reato non comporta la dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli. Le restanti censure si risolvono in una rivisitazione nel merito delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava extrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. e vizio di motivazione ex art. 132 cod. proc. civ. in ordine alle spese di costituzione di parte civile. Il motivo è infondato: il giudice d’appello ha richiamato la liquidazione delle spese da parte del giudice penale quale passaggio indispensabile per evidenziare l’irrilevanza della denunciata omessa pronuncia.
Con il terzo motivo il ricorrente censurava la mancata compensazione delle spese ex art. 92 cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: la facoltà di compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare il mancato uso di tale facoltà (S.U. n. 14989 del 15/07/2005). Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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