Retrocessione espropriata solo se richiesta dall’espropriato: no cessazione automatica (Cass. civ. Sez. I n. 5398 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi. In mancanza di tale accordo, il giudice valuta il fatto sopravvenuto allegato da una sola parte e, se ritiene soddisfatto il diritto azionato, dichiara il difetto di interesse regolando le spese secondo il sostanziale riconoscimento della soccombenza. La modifica del progetto dell’opera pubblica e la sopravvenuta eliminazione del manufatto non integrano la retrocessione dei terreni, che costituisce diritto potestativo dell’espropriato: la richiesta di restituzione resta rimessa alla sua esclusiva valutazione ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 327/2001.

Il Fatto

I proprietari di terreni ricadenti nel territorio di un Comune, destinati sin dal 2002 alla realizzazione di un’opera di riqualificazione urbana, hanno proposto opposizione innanzi alla Corte d’Appello avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione, assumendo l’incongruità del valore venale offerto dall’ente espropriante.

Nel corso del giudizio il Comune ha rappresentato che, con una perizia di variante approvata nel 2019, la strada interessata era stata eliminata dal progetto. La Corte d’Appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che le porzioni espropriate sarebbero state retrocesse, pur non essendo completato l’iter. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da due insegnamenti consolidati. Il diritto alla retrocessione presuppone la validità e la perdurante efficacia del decreto di espropriazione e consiste in un diritto potestativo attribuito al proprietario del bene espropriato ma non utilizzato per la realizzazione dell’opera, a causa di un fatto verificatosi ex post. Esso si attua mediante un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto ex nunc, non con la caducazione del precedente acquisto (Cass. (ord.) n. 25825 del 2021).

Il secondo principio riguarda la cessazione della materia del contendere: essa esige l’accordo delle parti sul mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale. In assenza di tale accordo, il giudice valuta il fatto allegato da una sola parte e, se lo ritiene satisfattivo del diritto azionato, dichiara il difetto di interesse; se invece ravvisa l’inesistenza del diritto, decide nel merito (Cass. n. 16150 del 2010; Cass. sez. lav. n. 2063 del 2014).

Su questa base la Corte ravvisa un duplice errore della corte territoriale. Sotto il profilo processuale, le parti non si erano reciprocamente e concordemente date atto del mutamento: i ricorrenti avevano anzi comunicato informalmente le condizioni alle quali accettavano la retrocessione e avevano chiesto un rinvio per completare la pratica. Si configura così il denunciato vizio di attività per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Sotto il profilo sostanziale, l’eliminazione della strada disposta con la determina del 2019 e la pendenza della pratica di retrocessione non valgono di per sé a integrare la retrocessione e, dunque, il venir meno dell’interesse ad opporsi alla stima. La configurazione potestativa del diritto rimette rigorosamente all’espropriato la richiesta di restituzione, sicché l’affermazione secondo cui i terreni dovrebbero essere retrocessi palesa la falsa applicazione dell’art. 47 d.P.R. n. 327/2001.

Il terzo e il quarto motivo sono pertanto accolti, con assorbimento degli altri tre. L’ordinanza è cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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