Reato omissivo permanente e decorrenza della prescrizione per omessa SCIA antincendio (Cass. pen. n. 37682/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, previsto dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139/2006, ha natura di reato proprio, omissivo e permanente. La prescrizione decorre dal momento della cessazione della condotta illegittima, coincidente con l’adempimento dell’obbligo o con la sospensione dell’attività pericolosa, non dal momento dell’accertamento della violazione. La natura permanente del reato è confermata dalla previsione di cui al comma 3 dell’art. 20, che attribuisce al Prefetto il potere di disporre la sospensione dell’attività “fino all’adempimento dell’obbligo”.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq (attività rientrante nel punto 75 dell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011), veniva condannato dal Tribunale di Campobasso per il reato di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139/2006, per aver omesso di presentare la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, continuando a svolgere l’attività in assenza del titolo abilitativo. L’accertamento della violazione risaliva al 13 luglio 2018, mentre l’omissione del rinnovo era attestata a partire dal febbraio 2018.
Il ricorrente, attraverso l’unico motivo di ricorso, eccepiva l’intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il termine quinquennale, decorrente dall’accertamento del 13 luglio 2018, con le sospensioni, era maturato il 30 agosto 2024, prima della sentenza di condanna del 13 gennaio 2025. La difesa chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Rileva che la contestazione mossa al ricorrente riguarda la contravvenzione di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139/2006, che sanziona l’omessa presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, individuate dal d.P.R. n. 151/2011. L’art. 4 del d.P.R. n. 151/2011 impone al titolare dell’attività, prima dell’esercizio, la presentazione della SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco, e prevede, al comma 6, l’obbligo di riavviare le procedure in caso di modifiche che comportino aggravio delle condizioni di sicurezza.
La Corte qualifica il reato in questione come proprio, omissivo e permanente. Richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 29575/2021, Rv. 281716-01; Sez. 3, n. 7774/2014, Rv. 258853-01), secondo cui l’omissione del preventivo esame e collaudo da parte dei Vigili del Fuoco per i progetti relativi a lavorazioni pericolose è configurabile come reato permanente, perdurando per volontà dell’agente la lesione del bene giuridico protetto fino all’ottenimento del certificato di prevenzione o alla cessazione dell’attività pericolosa.
La Corte osserva che la natura permanente del reato è confermata dal comma 3 dell’art. 20 d.lgs. n. 139/2006, che attribuisce al Prefetto il potere di disporre la sospensione dell’attività “fino all’adempimento dell’obbligo”. Tale previsione normativa attesta la immanenza dell’obbligo fino al suo adempimento e il venir meno della condotta omissiva solo in ragione della sospensione dell’attività o dell’adempimento. Nel caso di specie, non essendo intervenuta né l’una né l’altra evenienza, la prescrizione deve farsi decorrere solo dalla pronuncia della sentenza di primo grado (13 gennaio 2025). La Corte, pertanto, ritiene che il Tribunale abbia correttamente non rilevato la prescrizione.
Implicazioni Pratiche
- Natura permanente del reato e decorrenza della prescrizione: il reato di omessa SCIA antincendio permane fino all’adempimento dell’obbligo o alla cessazione dell’attività. La difesa che eccepisce la prescrizione deve dimostrare che l’obbligo è stato adempiuto o che l’attività pericolosa è cessata, non limitarsi a far decorrere il termine dal momento dell’accertamento. La prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui la condotta omissiva cessa.
- Onere della prova della cessazione della condotta: in tema di reato permanente, l’onere di provare la cessazione della condotta (adempimento o sospensione dell’attività) grava sulla difesa che eccepisce la prescrizione. L’avvocato deve produrre la documentazione attestante l’avvenuta presentazione della SCIA o la cessazione dell’attività, per far valere la decorrenza del termine prescrizionale.
- Strategia difensiva in sede di impugnazione: in caso di condanna per omessa SCIA, la difesa deve tempestivamente eccepire, se del caso, la cessazione della condotta e la conseguente decorrenza della prescrizione, producendo gli atti comprovanti l’adempimento o la sospensione. La mera allegazione della data dell’accertamento, senza prova della cessazione, è insufficiente a far valere la prescrizione, stante la natura permanente del reato.
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