Estradizione, ricorso per cassazione soggetto al termine ordinario di quindici giorni (Cass. pen. Sez. VI n. 5031 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di estradizione per l’estero, il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello decide in camera di consiglio, a norma dell’art. 704 cod. proc. pen., è soggetto, in mancanza di norme specifiche e a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Il termine per impugnare è quindi quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che decorre, in caso di motivazione contestuale, dalla lettura del provvedimento in pubblica udienza. La pubblicazione mediante lettura in udienza della sentenza resa all’esito della camera di consiglio è idonea a far decorrere il termine, con conseguente tardività del ricorso proposto oltre la sua scadenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta riteneva sussistenti le condizioni per l’estradizione del ricorrente, richiesta dalla Repubblica dell’Albania a seguito di mandato di arresto emesso dal Tribunale di Gjirokaster per reati in materia di frode fiscale in ambito IVA, contraffazione di timbri e moduli ed evasione fiscale, puniti con pena detentiva massima di dieci anni di reclusione.

Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte, deducendo la mancata notificazione al difensore della sentenza emessa all’esito della camera di consiglio e un vizio di motivazione sulla valutazione della gravità indiziaria. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del rimedio: in materia di estradizione, il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello decide in camera di consiglio, a norma dell’art. 704 cod. proc. pen., è soggetto, in mancanza di norme specifiche ed a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto, citando Sez. 6 n. 43764 del 02/07/2008 e Sez. 6 n. 45127 del 22/10/2014, a conferma della natura generale e non derogabile della disciplina richiamata.

Ne consegue che, a tenore dell’art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., il termine per impugnare è di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione dell’avviso di deposito alla parte cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione e, in caso di motivazione contestuale, dalla lettura del provvedimento in pubblica udienza.

Nel caso esaminato, dal verbale del 30 settembre 2024 risultava che la sentenza, con cui la Corte di appello ha disposto la consegna all’Autorità albanese richiedente, era stata pubblicata all’esito della camera di consiglio mediante lettura in udienza. Il ricorso andava dunque proposto entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione, termine scaduto il 15 ottobre 2024. Essendo stato proposto il 25 ottobre 2024, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi alcuna assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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