Recesso bancario per giusta causa: obbligo di indicarne il motivo (Cass. civ. Sez. I n. 5415 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso per giusta causa dagli affidamenti bancari non può essere intimato senza l’indicazione della ragione che lo sorregge. La giusta causa è coessenziale alla fattispecie negoziale e la distingue dal recesso ad nutum: una manifestazione di volontà di recedere “per giusta causa” che non indichi tale causa non può dirsi perfezionata. L’onere di esplicitare il motivo si connette ai principi di correttezza e buona fede e all’esigenza che la controparte possa difendersi e contestare efficacemente il recesso in giudizio. È irrilevante che la ragione fosse conosciuta o conoscibile dal cliente, o che egli avrebbe potuto chiederne chiarimento.
Il Fatto
Due imprese individuali convennero in giudizio la banca per i danni derivanti dalla revoca immediata, senza preavviso e senza motivazione, degli affidamenti concessi. Deducevano di non essere mai state inadempienti, di aver tentato di pagare le rate anche dopo la comunicazione di revoca e di aver subito la segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Il Tribunale accolse le domande e condannò la banca al risarcimento. La Corte d’Appello riformò integralmente, ritenendo la condotta della banca conforme a buona fede: la causa del recesso, pur non indicata nella comunicazione, era conosciuta o facilmente conoscibile dagli interessati, essendo inverosimile che non l’avessero collegata al processo penale pendente a loro carico. Accolse anche la domanda riconvenzionale di pagamento dei debiti. Una delle imprese rinunziò poi al ricorso per intervenuto accordo transattivo; il giudizio proseguì per l’altra.
La Motivazione della Corte
La questione di diritto, ritenuta di particolare rilevanza e priva di precedenti, concerne la legittimità del recesso per giusta causa intimato dalla banca senza indicazione della ragione giustificativa. La Corte d’Appello aveva ritenuto che il recesso potesse essere intimato anche senza alcuna indicazione della causa che lo sorregge.
Il Collegio non condivide questa impostazione. La giusta causa è coessenziale alla fattispecie negoziale: proprio per la sua presenza essa si differenzia dal recesso ad nutum. Ne consegue che non può dirsi perfezionata una manifestazione di volontà di recedere — non già ad nutum, bensì “per giusta causa” — che non indichi tale causa.
La necessità dell’indicazione nell’atto di recesso si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, richiamati dagli artt. 1375 e 1366 c.c., e all’esigenza che la controparte, destinataria del recesso, sia posta in condizione di difendersi e di contestarlo efficacemente in giudizio. Il Collegio richiama sul punto le conclusioni del Procuratore generale.
Il motivo è quindi fondato, con assorbimento di ogni altro profilo di censura. Superate le eccezioni di inammissibilità, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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