Azione di rivalsa ex art. 253 cod. ambiente preclusa al proprietario inquinatore (Cass. civ. Sez. III n. 2111 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di rivalsa prevista dall’art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta esclusivamente al proprietario non responsabile dell’inquinamento e che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica. Chi sia stato accertato responsabile dell’inquinamento, anche solo per omessa vigilanza sui versamenti di terzi durante il periodo di proprietà, è privo del diritto di agire in regresso verso i concorrenti. L’accertamento contenuto in un giudicato esterno, pur formatosi su un diverso pregiudizio, fa stato sulla responsabilità del proprietario e rende inammissibile o infondata ogni domanda che la contesti. La mancata esecuzione della bonifica, indipendentemente dalle ragioni, preclude il rimborso delle spese.
Il Fatto
Una società acquirente di un’area industriale, contaminata da rifiuti solidi urbani e da materiali metalmeccanici, agisce contro il venditore per il rimborso delle ulteriori spese di bonifica sostenute per l’estrazione dei biogas prodotti dalla degradazione dei rifiuti. Il venditore, già condannato in un precedente giudizio, chiama in causa i Comuni interessati, i gestori della discarica e i loro eredi, chiedendo l’accertamento della loro esclusiva responsabilità e il regresso per quanto dovuto all’acquirente.
Il Tribunale rigetta le domande verso i terzi chiamati e accoglie le eccezioni di prescrizione. La Corte d’appello conferma, ritenendo la responsabilità del venditore coperta dal giudicato formatosi nel giudizio precedente e l’azione di rivalsa preclusa. Il ricorso per cassazione prospetta quattordici motivi, cui resistono i controricorrenti con ricorsi incidentali.
La Motivazione della Corte
Il nodo assorbente è se l’azione di rivalsa del venditore verso i terzi sia pregiudicata dal giudicato esterno scaturito dal precedente giudizio. La Corte di legittimità ritiene che quel giudicato abbia accertato la responsabilità del proprietario per l’inquinamento realizzatosi durante il periodo di sua proprietà, sia per il deposito diretto di materiale metalmeccanico, sia per l’omessa vigilanza sui versamenti di rifiuti solidi urbani effettuati da terzi e non impediti.
La Corte distingue le tre azioni individuate dai giudici di merito: il regresso ex art. 2055 cod. civ., dichiarato prescritto e non più in discussione; la domanda riconvenzionale risarcitoria, anch’essa prescritta; e l’azione di rivalsa ex art. 253 cod. ambiente, ritenuta non prescritta ma rigettata nel merito per l’incidenza del giudicato.
Il primo motivo, che contesta la portata preclusiva del giudicato, è infondato. La tesi del ricorrente urta contro l’accertamento del precedente, che ha imputato al proprietario una condotta inquinante autonoma. La Corte richiama il principio per cui solo il proprietario incolpevole non è tenuto al risarcimento (richiamando Sezioni Unite n. 3077 del 2023). La circostanza che il giudicato lasci aperta la responsabilità di altri non esclude quella del proprietario.
Quanto al requisito della spontaneità della bonifica, il motivo è inammissibile: la sentenza impugnata ha accertato che il proprietario non ha provveduto alla bonifica, spontaneamente o meno, avendo anzi impugnato con successo le ordinanze che la imponevano. Non può rivalersi sui terzi chi non ha sostenuto alcun costo.
Sui motivi non assorbiti, la Corte esclude l’arricchimento ingiustificato per difetto del requisito di residualità e per il carattere meramente inferenziale dell’assunto; esclude la responsabilità da attività pericolosa o da custodia, non riconducibile alla cosa la condotta di chi effettua la discarica; e rigetta la censura sulle spese future, non provate. Il ricorso principale e quello incidentale del Comune di Torino sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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