Recidiva qualificata e prescrizione: annullamento per estinzione del reato (Cass. pen. Sez. VI n. 29000 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva qualificata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello massimo, in ragione dell’entità della proroga ex art. 161, comma secondo, cod. pen. Nei delitti puniti nel massimo con pena inferiore a sei anni, ove sia contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale, l’aumento va operato sulla pena massima edittale e non sul termine dei sei anni previsto dall’art. 157, comma primo, cod. pen. In presenza di più atti interruttivi, perché non si verifichi l’estinzione, non basta che non sia superato il termine massimo, ma occorre anche che tra un atto interruttivo e il successivo non sia superato il termine ordinario.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in riforma della condanna pronunciata dal Tribunale, riduceva la pena nei confronti dell’imputato per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, confermando le ulteriori statuizioni. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 385 cod. pen. quanto all’elemento psicologico, la mancata esclusione della recidiva reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e vizi motivazionali.
Il Procuratore generale concludeva per l’accoglimento limitato al secondo motivo, con rigetto nel resto. La questione centrale attiene agli effetti della recidiva qualificata sul computo del termine prescrizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che, avuto riguardo alla data del 14 aprile 2016 cui risalgono i fatti, opera il regime prescrizionale più favorevole dettato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251. Essendo stata contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, comma quarto, cod. pen., ancorché ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, trova applicazione il principio secondo cui la recidiva qualificata incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello massimo.
Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 2 n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli e Sez. 6 n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco. Nei delitti puniti nel massimo con pena inferiore a sei anni, come i reati in esame il cui massimo edittale è pari a tre anni, l’aumento per l’aggravante ad effetto speciale va operato sulla pena massima stabilita per il reato e non sul termine dei sei anni, secondo Sez. 3 n. 26868 del 19/04/2019, Cliente. Opera quindi l’art. 157, comma primo, cod. pen., che estingue il reato decorso comunque un tempo non inferiore a sei anni per i delitti.
In applicazione di tali principi, la Corte osserva che, dopo la sentenza di condanna di primo grado del 23 maggio 2019, con effetto interruttivo ex art. 160, comma primo, cod. pen., il termine prescrizionale è spirato in data 23 maggio 2025, prima del decreto di citazione per il giudizio di appello del 26 ottobre 2025 e della sentenza impugnata.
Il Collegio richiama il principio per cui, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l’estinzione del reato, è necessario non solo che non sia superato il termine massimo previsto dall’art. 160, comma terzo, cod. pen., ma anche che tra un atto interruttivo e il successivo non sia superato il termine ordinario dell’art. 157 cod. pen., secondo Sez. 2 n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye e Sez. 5 n. 51475 del 04/10/2019, Pinelli.
Conclusivamente, non emergendo più favorevoli ragioni di proscioglimento nel merito aventi carattere di evidenza secondo Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, la sentenza è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Nota della Redazione
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