Verifica di abitualità ex art. 131-bis non richiede dichiarazione di delinquente abituale (Cass. pen. Sez. 1 n. 10543 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., il comportamento deve ritenersi abituale quando l’autore ha commesso almeno due illeciti, anche successivi al reato per cui si procede, oltre quello preso in esame. L’abitualità del comportamento può essere desunta dal giudice di merito sulla base delle condanne irrevocabili per reati della stessa indole, senza che sia necessaria una formale dichiarazione di abitualità a delinquere. È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano manifestamente infondati o tendenti a sollecitare una diversa lettura dei dati processuali, non consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso l’1 maggio 2016. L’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, non era stato trovato presso il proprio domicilio durante un controllo serale, in violazione della prescrizione di non allontanarsi nelle ore notturne.
Avverso la sentenza d’appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, relativi all’illogicità della motivazione in ordine al luogo del controllo, al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, alla contestazione della recidiva e alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati o volti a sollecitare una rivalutazione di merito. In relazione al primo motivo, ha evidenziato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata in ordine all’esito del controllo domiciliare, essendo irrilevante la mancanza di un ricordo preciso sullo stato dei luoghi da parte degli operanti, giustificabile per il tempo trascorso.
Quanto al secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva correttamente desunto l’abitualità dal riporto di due condanne irrevocabili per evasione, reato della stessa indole di quello contestato, rendendo così applicabile il presupposto ostativo alla causa di non punibilità. Il ricorrente, opponendo l’assenza di una dichiarazione di abitualità a delinquere, ha omesso di confrontarsi con tale argomentazione.
Con riferimento al terzo motivo, concernente la recidiva, la Corte ha ritenuto che la maggiore propensione a delinquere e la personalità trasgressiva fossero state correttamente valutate dai giudici di merito. Il quarto motivo, infine, è stato giudicato del tutto disancorato dalla fattispecie concreta, in quanto riferito a una sentenza emessa per una vicenda in materia di armi.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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