Inammissibile il ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 23549 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile non consente la costituzione di un valido rapporto processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale. Il giudice dell’impugnazione, non investito del potere di cognizione sul merito, non può pertanto rilevare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. La rinnovazione dell’istruttoria in appello costituisce istituto di carattere eccezionale, censurabile in cassazione solo se si dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente e l’esistenza di lacune o manifeste illogicità nella motivazione. La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 30.10.2025, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di bancarotta semplice documentale, in relazione a una società dichiarata fallita nel 2018.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in secondo grado e la maturata prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che la rinnovazione dell’istruttoria in appello è istituto di carattere eccezionale, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, e può essere disposta solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci).

In ragione di tale natura eccezionale, la mancata rinnovazione è censurabile in cassazione solo se si dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente e l’esistenza, nella motivazione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. V n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri; Sez. VI n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto). Il motivo è inammissibile anche sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva, deducibile ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. II n. 884 del 22/11/2023, Pasimeni).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente afferma che il termine di prescrizione risulta decorso solo dopo la sentenza di secondo grado. La Corte ribadisce che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U n. 32 del 22/11/2000, D. L.).

Sul punto il Collegio richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite: la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale. Il giudice dell’impugnazione, non investito del potere di cognizione e decisione sul merito, non può quindi rilevare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U n. 21 del 11/11/1994, Cresci).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è liquidato per le spese della parte civile, che non ha offerto alcun particolare contributo, essendosi limitata a chiedere la conferma della decisione impugnata (Sez. U n. 877 del 14 luglio 2022, Sacchettino).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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