La recidiva richiede una motivazione sul rapporto tra nuovi e precedenti reati (Cass. pen. Sez. 2 n. 19331 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito è tenuto a motivare sulla recidiva sia se intenda escluderla sia se intenda applicarla. Escluso ogni automatismo fondato sulla sola esistenza di precedenti condanne, l’applicazione della recidiva richiede la dimostrazione delle ragioni per cui il nuovo reato costituisca manifestazione di una maggiore colpevolezza e di una accresciuta pericolosità del reo. A tal fine è necessario accertare una relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito, valutando natura dei reati, tipologia di devianza, offensività delle condotte, distanza temporale, omogeneità e occasionalità della ricaduta. È illegittima la motivazione che si limiti al mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di rapina impropria consumata, concesse le attenuanti generiche e la lieve entità, ritenuta equivalente alla recidiva reiterata. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i motivi, il difetto di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, fondata dai giudici di merito esclusivamente sulla presenza di due precedenti condanne per violazione dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il motivo concernente la recidiva, richiamando il principio costantemente affermato dalle Sezioni Unite n. 35738 del 2010: l’applicazione dell’aggravante richiede una motivazione che dia conto delle ragioni per cui il nuovo reato possa considerarsi espressione di una maggiore colpevolezza e di una accresciuta pericolosità sociale del reo. I giudici di legittimità hanno evidenziato che entrambi i giudici di merito si erano limitati a richiamare i precedenti penali, senza svolgere alcuna valutazione sul rapporto tra il fatto giudicato e quelli già definiti. In particolare, i precedenti riguardavano reati di inottemperanza a un ordine dell’autorità, del tutto diversi per tipologia e natura dal delitto di rapina, sicché mancava qualsivoglia elemento per ritenere sussistente una progressione criminosa che giustificasse un più severo trattamento sanzionatorio. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile il motivo concernente la qualificazione giuridica del fatto, ribadendo che per la configurabilità della rapina impropria consumata non è necessaria l’effettiva acquisizione della disponibilità autonoma della res da parte dell’agente, essendo sufficiente l’uso della violenza per assicurarsene il possesso. È stata infine dichiarata inammissibile la doglianza sul diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità, in ragione della natura plurioffensiva della rapina, che lede sia il patrimonio sia la libertà e l’integrità fisica della persona offesa. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto e sull’eventuale conseguente trattamento sanzionatorio, mentre è stata dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato contestato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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