Errore percettivo e nozione di prova nuova nel giudizio di revisione (Cass. pen. Sez. 6 n. 16621 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea valutazione di un precedente giurisprudenziale non configura l’errore percettivo che legittima il rimedio della rescissione, ma si traduce in un’erronea applicazione della legge, censurabile esclusivamente con i mezzi di impugnazione ordinari. L’istanza di revisione non può essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile, dovendo la prova nuova consistere in elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli già acquisiti nel processo. Non costituisce prova nuova un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d’ufficio. Il ricorso per motivi manifestamente infondati è dichiarato inammissibile con procedimento de plano ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 348 cod. pen., proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Seconda Sezione penale della Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza di revisione della Corte di appello di Reggio Calabria. Nell’istanza di revisione, il condannato aveva chiesto la rivalutazione di prove che assumeva essere state “neglette” dal giudice di merito, in particolare la disamina dei provvedimenti e dei fatti accertati dall’Autorità Marittima, dai quali sarebbe risultata la insussistenza dei presupposti per il fermo della nave.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione, preliminarmente, ha dichiarato inammissibile il primo ricorso in quanto seguito da rinuncia espressa dal ricorrente. Ha poi esaminato il secondo ricorso, proposto il 15 aprile 2026, avente ad oggetto l’asserito errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Seconda Sezione penale, la quale avrebbe male interpretato il precedente della Quarta Sezione in tema di prova nuova ai fini della revisione.
La Corte ha chiarito che la nozione di prova nuova comprende non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite Pisano secondo cui l’omessa conoscenza della prova da parte del giudice è irrilevante, potendo essere imputabile a comportamento negligente o doloso del condannato, rilevante solo ai fini della riparazione dell’errore giudiziario.
La Corte ha rilevato che la Seconda Sezione aveva fatto lineare applicazione di tali principi, avendo accertato che la documentazione prodotta dal ricorrente nel giudizio di revisione era stata ampiamente esaminata nel giudizio di merito. In particolare, la natura degli atti riprodotti era stata valutata, evidenziando che l’istanza, finalizzata a sollecitare il compimento di un fermo, doveva considerarsi atto “giudiziale” di impulso, prodromico e funzionale all’esecuzione di una procedura di espropriazione, rientrante nella competenza funzionale del comandante del porto ai sensi dell’art. 646 cod. nav.
La richiesta era stata rigettata non perché funzionalmente inidonea ma perché infondata per difetto di urgenza, circostanza che escludeva la possibilità di configurare una prova non valutata. La censura proposta mirava, in realtà, a una rivalutazione della tipicità del fatto, ampiamente dibattuta nel giudizio di cognizione, non consentita in sede di revisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente assorbimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 348 c.p. – Esercizio abusivo di una professione
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto