Recupero contributi agricoli europei prescinde dall’elemento soggettivo del percipiente (TAR Lombardia n. 2301 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di decadenza dai contributi agricoli europei è atto autoritativo che dispone la perdita dei benefici per difetto sopravvenuto delle condizioni di legge e il recupero delle somme indebitamente erogate. Esso prescinde totalmente dall’elemento soggettivo del percipiente, assumendo rilievo, semmai, la sola ripetizione dell’indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 e seguenti cod. civ., nella quale lo stato di buona o mala fede incide unicamente sulla decorrenza di interessi e frutti. L’atto non è pertanto assimilabile a una sanzione amministrativa e non tollera il richiamo al rito oppositivo dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011. L’archiviazione penale fondata sulla sola esclusione dell’elemento psicologico del reato non impedisce il recupero, poiché il giudice amministrativo valuta autonomamente le risultanze del procedimento penale.

Il Fatto

Un’azienda agricola deduce di aver ottenuto negli anni 2013 e 2014 contributi europei per la conduzione di fondi a pascolo. A fronte di indagini della Guardia di Finanza sull’effettivo utilizzo delle somme, la Regione avviava il procedimento di recupero, conclusosi con decreto dell’Organismo Pagatore Regionale del 15.09.2022, che dichiarava la decadenza dai contributi e ne chiedeva la restituzione.

L’azienda proponeva opposizione davanti al Tribunale ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, ma il giudice ordinario declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La causa era riassunta davanti al TAR, dove la Regione resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’atto impugnato come provvedimento amministrativo autoritativo di decadenza, con cui l’Amministrazione, rilevata l’insussistenza delle condizioni di legge per godere del beneficio, ne dispone la perdita di efficacia e il recupero delle somme non dovute. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 2254 del 2020.

Da tale qualificazione discende il principio centrale: l’atto si giustifica per l’erogazione di somme oggettivamente non dovute e prescinde dall’elemento soggettivo del percipiente, irrilevante ai fini del recupero. Il richiamo è alla ripetizione dell’indebito oggettivo, dove buona o mala fede rilevano solo per interessi e frutti, secondo Cass. civ., Sez. VI, n. 7066 del 2019. Il provvedimento non è dunque assimilabile a una sanzione amministrativa, che invece valorizza dolo o colpa ai sensi dell’art. 3 legge n. 689 del 1981.

Ne consegue l’erroneità del richiamo all’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, che riguarda le opposizioni davanti al giudice ordinario per le controversie di cui all’art. 22 legge n. 689 del 1981 e non è confondibile con il rito davanti al TAR.

Quanto alla prova, le domande di ammissione indicavano quali pascolatori soggetti che, uditi dalla Guardia di Finanza, avevano escluso ogni rapporto con l’azienda, asserendo di aver svolto attività per conto proprio. L’azienda produceva copie di contratti di sub-affitto, ma il Collegio le reputa documentazione meramente cartolare, in contrasto con le risultanze investigative.

Sull’archiviazione penale, il TAR osserva che il Pubblico Ministero e il Giudice per le indagini preliminari hanno ritenuto configurabile l’elemento oggettivo del reato ma hanno escluso quello soggettivo, ipotizzando l’errore sul fatto determinato dall’altrui inganno ex art. 48 cod. pen. Ciò non inficia il recupero, perché il giudice amministrativo può valutare autonomamente le risultanze del procedimento penale, come affermato da TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 1716 del 2020. La richiesta di prova testimoniale è respinta, essendo generica e riferita a soggetti coinvolti nelle stesse indagini. Il ricorso è così rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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