Sanatoria edilizia e doppia conformità: l’una tantum già usufruita impedisce nuovi incrementi (TAR Lombardia n. 2309 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in sanatoria, l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 esige la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia a quello della presentazione dell’istanza. L’ammissione a un incremento edificatorio qualificato come “una tantum” è, per definizione, non ripetibile: una volta che il titolo abilitativo sia stato conseguito, la facoltà si esaurisce, a prescindere dalla circostanza che l’ampliamento non sia stato integralmente realizzato. Il sopravvenire di una disciplina di piano che riduca il massimale dell’incremento impone di rapportare ogni intervento successivo alla norma vigente, secondo il principio tempus regit actum.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un immobile a destinazione produttiva nel territorio di un Comune. Nel 2016 la società presentava una DIA per un ampliamento, dichiarando di avvalersi della premialità “una tantum” prevista dal previgente art. 28.3 delle N.T.A. del Piano delle Regole, all’epoca pari al 30% della superficie. L’ampliamento progettato ammontava al 28,04% dell’esistente. I lavori venivano avviati nel 2017.
Nel frattempo il Comune approvava la variante generale al PGT, che riduceva l’incremento “una tantum” al 10%. In corso d’opera parte dei lavori non veniva realizzata e altri, non previsti, venivano aggiunti. Dopo un diniego di permesso di costruire e una pratica di piano attuativo respinta, la società presentava domanda di permesso di costruire in sanatoria, che il Comune negava sul piano edilizio e su quello paesaggistico. La società impugnava il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso ritenendolo infondato nel merito e prescindendo dalle eccezioni processuali. La prima censura, incentrata sulla violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, è priva di pregio per difetto dei presupposti applicativi della norma invocata.
La Corte ricorda che l’art. 36 richiede la doppia conformità dell’opera abusiva alla disciplina urbanistica vigente tanto al momento della realizzazione quanto a quello della domanda. Nel caso concreto, mediante la DIA del 2016 la società aveva già usufruito dell’ampliamento “una tantum” di cui all’art. 28.3 delle N.T.A. del PdR del 2010, nella misura dichiarata del 28,04% dell’edificato.
Il titolo così conseguito è successivamente scaduto. Ogni intervento ulteriore doveva dunque rapportarsi esclusivamente alla norma sopravvenuta, in applicazione del principio tempus regit actum. Dal 2017 la possibilità di incremento “una tantum” è contenuta nel massimale del 10%: in base alla nuova normativa non residua alcun incremento volumetrico sfruttabile.
Il Collegio esclude che rilevi la mancata integrale realizzazione della superficie prevista dalla DIA. Assume importanza decisiva il fatto che la ricorrente avesse già usufruito della facoltà, espressamente qualificata “una tantum”, a prescindere dal residuo non utilizzato. L’ampliamento realizzato senza titolo nel 2020 non era quindi consentito né secondo la disciplina vigente al momento della realizzazione né secondo quella attuale: difettano i presupposti per la sanatoria.
Assorbite le censure relative ai profili paesaggistici, il ricorso è respinto. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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