Recupero differenze tariffarie sanitarie: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1561 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso instaurato dalle strutture della specialistica convenzionata per il recupero delle differenze tariffarie, la nota assessoriale che invita le Aziende Sanitarie a procedere al recupero e la conseguente nota dell’Azienda non hanno statura provvedimentale, poiché si limitano a dare attuazione agli esiti dei procedimenti giurisdizionali intervenuti sul D.A. n. 170/2013. La controversia non verte sull’an debeatur, ma unicamente sul quantum del recupero, riconducibile a un assetto paritetico tra Amministrazione sanitaria e struttura convenzionata. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale il ricorso è inammissibile, con riproponibilità della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura della specialistica convenzionata, ha impugnato la nota con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale ha avviato il procedimento di recupero degli indebiti tariffari limitatamente al triennio 2007/2009, in dichiarata applicazione del D.A. n. 1977/2007, unitamente ai prospetti allegati e alla nota assessoriale che aveva invitato le Aziende a procedere al recupero.

La ricorrente ha dedotto l’inapplicabilità del D.A. n. 1977/2007, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del credito, la nullità per violazione del giudicato, l’infondatezza nel merito della pretesa e la lesione del legittimo affidamento. La difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia si esaurisce in contestazioni sulle ragioni di dare e avere tra le parti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione degli atti impugnati: la nota assessoriale che ha invitato le Aziende al recupero, come l’atto di indirizzo e la nota del 2022, hanno carattere meramente ricognitorio degli esiti dei giudizi amministrativi e sono prive di statura provvedimentale.

Il Tribunale richiama la propria pronuncia del 16 aprile 2026, n. 1067 e aderisce alla prospettazione delle pronunce della Sezione staccata di Catania nn. 4276 e 4278 del 30 dicembre 2024. Da queste ultime mutua il principio secondo cui gli sconti tariffari di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 trovano applicazione solo in relazione al triennio 2007/2009, in conformità alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4840 e n. 4843 del 2021.

Su questa base il Collegio conclude che la controversia non investe l’an debeatur, ma unicamente il quantum del recupero. Tale questione si colloca in un assetto paritetico tra Amministrazione sanitaria e struttura convenzionata, estraneo alla giurisdizione amministrativa.

Il Tribunale esamina poi l’argomento fondato sulla dedotta violazione del giudicato e lo esclude. La nullità per violazione del giudicato dev’essere fatta valere con il ricorso in ottemperanza ex artt. 31, comma 4, e 114 cod. proc. amm.; il giudice della cognizione non può convertire l’azione, non essendo competente a pronunciarsi sulle patologie del giudicato, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2013.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproponibilità della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite, mentre nulla è disposto per le parti private non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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