Sgombero casa del custode cessato dal servizio e autotutela esecutiva (TAR Campania n. 3415 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di alloggio di servizio destinato a pubblica funzione, qualificato come bene patrimoniale indisponibile, il Comune può esercitare il potere di autotutela esecutiva ex art. 823 c.c. per riacquisire l’immobile occupato sine titulo dal soggetto cessato dal rapporto di servizio. Il provvedimento di sgombero non richiede la comparazione tra l’interesse pubblico e quello dell’occupante privo di titolo, essendo il ripristino della legalità e la destinazione del cespite alla funzione istituzionale ragione di per sé sufficiente. Non è ravvisabile alcun affidamento tutelabile nel lungo periodo di occupazione illegittima.

Il Fatto

Il Comune di Napoli ha adottato un’ordinanza dirigenziale con cui ha disposto lo sgombero coatto di un alloggio di servizio (casa del custode) facente parte di un istituto comprensivo scolastico, occupato dall’ex custode del plesso, collocata a riposo dal 2013, insieme al proprio nucleo familiare. L’ordinanza è stata notificata nel febbraio 2025.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo la violazione delle regole di partecipazione procedimentale, l’incompetenza dell’organo emanante, il difetto di motivazione e di presupposti, la violazione del legittimo affidamento per l’occupazione protrattasi dal 1999 e l’omessa ponderazione degli interessi coinvolti. Il Comune si è costituito sostenendo la natura di atto dovuto del recupero dell’alloggio una volta cessato il rapporto di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso. Quanto alla prima censura, non sussiste la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, sia per la natura vincolata del potere esercitato, sia perché l’ordinanza è stata preceduta da una diffida, con cui sono state contestate anche morosità per indennità di occupazione non pagate. La ricorrente è stata pertanto edotta dell’avvio del procedimento, senza però esercitare le garanzie partecipative.

Infondata è anche la censura di incompetenza. Il Dirigente ha agito nel rispetto delle competenze attribuite dagli organi di vertice dell’ente, in forza di una delibera di Giunta recante le linee programmatiche per la tutela del patrimonio comunale, richiamata nel preambolo del provvedimento, e di una successiva disposizione dirigenziale che ha individuato le strutture competenti per le procedure di sgombero delle case del custode.

Nel merito, l’Amministrazione ha legittimamente esercitato il potere di autotutela esecutiva ex art. 823 c.c. L’immobile ha natura di bene patrimoniale indisponibile, essendo destinato ad alloggio del custode dell’istituto scolastico e quindi all’assolvimento di una pubblica funzione. Cessato il rapporto di servizio e perdurando il godimento sine titulo, con sottrazione dell’immobile alla sua destinazione propria, ricorrono i presupposti dell’autotutela.

Il provvedimento risulta sufficientemente motivato, essendo la concessione dell’alloggio inscindibilmente correlata al perdurare del nesso funzionale tra servizio espletato e alloggio. La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, IV, n. 510 del 2008; TAR Campania n. 4347 del 2014) conferma che non occorre comparare l’interesse pubblico con quello dell’occupante privo di titolo. Il lungo periodo di occupazione illegittima non fonda alcun affidamento tutelabile, deponendo anzi per la necessità di un celere ripristino.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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