Recupero indennità di buonuscita e termine dei sessanta giorni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19898 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dell’indennità di buonuscita, il provvedimento adottato dall’amministrazione del fondo di previdenza può essere revocato, modificato o rettificato dalla stessa nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del successivo provvedimento con il quale l’amministrazione di appartenenza ricalcoli il trattamento di fine servizio del dipendente. Trova applicazione, in tal caso, il disposto dell’art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 1032 del 1973, come richiamato dal successivo art. 30, ultimo comma, del medesimo d.P.R. L’esatto ammontare della retribuzione costituisce presupposto di fatto del calcolo del trattamento spettante; la sua errata comunicazione integra quindi errore di fatto, non di diritto, imputabile al datore di lavoro e non all’ente previdenziale.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti di un’università romana, che avevano prestato attività presso una struttura ospedaliera, si erano visti ridurre dall’amministrazione di appartenenza lo stipendio utile alla determinazione del trattamento di fine servizio, con riferimento all’indennità ex art. 31, comma 1, d.P.R. n. 761 del 1979. L’INPS aveva poi richiesto il rimborso delle somme percepite in eccedenza rispetto al dovuto.
I lavoratori hanno contestato la pretesa restitutoria davanti al giudice del lavoro, sostenendo che il termine di decadenza annuale dovesse decorrere dalla data di emanazione dell’originario provvedimento di liquidazione, e non dalla ricezione della comunicazione datoriale. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte d’appello, accogliendo l’appello incidentale dell’INPS e in parte quello principale, ha confermato la legittimità delle richieste di recupero. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’individuazione della normativa applicabile al potere di autotutela dell’ente previdenziale. I ricorrenti invocavano l’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973, che fissa in un anno dalla emanazione del provvedimento il termine per la rettifica in caso di errore di fatto o di calcolo. L’INPS e la corte territoriale hanno invece ritenuto operante l’art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 1032 del 1973, richiamato dall’art. 30, ultimo comma, che prevede il termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’amministrazione statale.
La Corte muove da un’interpretazione letterale: l’art. 30 contiene un rinvio espresso all’art. 26, comma 6, e non ai precedenti commi 4 e 5. Sul piano sistematico, la ratio del sistema consiste nel fissare un termine annuale, decorrente dall’emanazione del provvedimento da correggere, quando gli errori siano imputabili all’ente che eroga il trattamento, il quale dispone fin da subito degli elementi per avvedersene. Se invece le inesattezze provengono da altre pubbliche amministrazioni, il termine non può che decorrere dal momento in cui esse sono rese note all’amministrazione del fondo.
Il Collegio richiama la Sez. L n. 15597 del 2024, che in analoga fattispecie aveva affermato l’applicabilità dell’art. 26, comma 6. Sostiene inoltre che il termine più breve risponde alla medesima logica dei sessanta giorni previsti dall’art. 30, comma 2, parte seconda, per le ipotesi di rinvenimento di documenti nuovi o di falsità, situazioni in cui l’ente erogatore non è responsabile dell’inesatta liquidazione.
La Corte confuta poi la tesi secondo cui i sessanta giorni andrebbero iscritti all’interno del termine annuale. Un termine il cui dies a quo è un evento successivo all’emanazione dell’atto non può inserirsi nel termine annuale decorrente dall’emanazione stessa. La scelta legislativa è quella di correggere il rigore del termine annuale in situazioni particolari, oggettive e indipendenti dalla volontà dell’ente, consentendo il recupero entro un lasso di tempo ancora più breve.
Quanto alla qualificazione dell’errore, la Corte osserva che l’esatto ammontare della retribuzione è presupposto di fatto del calcolo del trattamento: la sua errata comunicazione integra errore di fatto e non di diritto, imputabile al datore di lavoro e non all’INPS. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità della controversia.
Nota della Redazione
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