Presunzioni e onere della prova nel recupero contributivo: cartellini marcatempo e dichiarazioni ai verbalizzanti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13930 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di contributi previdenziali per lavoro straordinario non denunciato, i cartellini marcatempo costituiscono elementi di prova presuntiva dai quali il giudice può desumere la quantità effettiva della prestazione lavorativa, gravando sul datore di lavoro l’onere di provare un orario differente o un improprio utilizzo della strumentazione. I verbali degli ispettori degli enti previdenziali fanno piena prova ex art. 2700 cod. civ. soltanto dei fatti che i verbalizzanti attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice. Ai fini dello sgravio contributivo ex art. 1, comma 118, legge n. 190/2014, il requisito della nuova occupazione è incompatibile con una successione nei rapporti di lavoro che dissimuli la prosecuzione degli stessi alle dipendenze di un datore formalmente diverso.
Il Fatto
Una cooperativa proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento con cui l’INPS recuperava la contribuzione relativa a ore di lavoro straordinario non denunciate e contestava il riconoscimento di sgravi contributivi richiesti ai sensi dell’art. 1, comma 118, legge n. 190/2014. Il Tribunale rigettava l’opposizione e accoglieva la domanda riconvenzionale dell’Istituto. La Corte d’appello confermava integralmente la decisione, sul rilievo che la cooperativa non aveva fornito prova contraria rispetto alle risultanze dei cartellini marcatempo e che l’operazione di subentro negli appalti non aveva determinato nuova occupazione.
Avverso la sentenza la cooperativa proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. L’INPS resisteva con controricorso. Nell’ambito della discussione, la ricorrente eccepiva che, con successiva sentenza, il Tribunale aveva assolto il proprio legale rappresentante per non aver commesso il fatto, invocando l’efficacia di tale pronuncia nel giudizio civile.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso l’eccezione preliminare relativa all’efficacia del giudicato penale. La sentenza di assoluzione prodotta dalla ricorrente era stata trascritta solo nella parte relativa al capo d’imputazione, impedendo ogni valutazione sulle condizioni previste dall’art. 654 cod. proc. pen., e il passaggio in giudicato era solo affermato e non provato nelle forme richieste dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ..
Nel merito, con riferimento all’onere della prova della quantità della prestazione lavorativa, la Corte ha dato continuità al principio di diritto di Cass. 13466/2017, secondo cui la semplice presenza del dipendente in azienda determina la presunzione che il datore di lavoro disponga delle energie lavorative, con la conseguenza che grava su quest’ultimo l’onere di provare un orario effettivo diverso e inferiore rispetto a quello risultante dai cartellini marcatempo. La corte territoriale aveva fatto esatta applicazione di tale principio, non incorrendo nella violazione dell’art. 2697 cod. civ..
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2700 cod. civ., la Corte ha ribadito l’orientamento costante secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova soltanto dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni provenienti da terzi, come i lavoratori, rese agli ispettori costituiscono materiale liberamente valutabile. La corte territoriale non si era discostata da tali principi nell’attribuire preminenza ai dati dei cartellini rispetto alle dichiarazioni dei dipendenti.
La Corte ha inoltre escluso la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in tema di presunzioni. La ricorrente non aveva fornito prova contraria, né aveva dimostrato un improprio utilizzo della strumentazione di rilevazione delle presenze, sicché la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi era stata correttamente operata dal giudice del merito, essendo la censura volta a sollecitare un sindacato sull’apprezzamento dei fatti riservato al merito.
Infine, in ordine allo sgravio contributivo, la Corte ha valorizzato la finalità antielusiva della disposizione: la creazione di nuova occupazione è di per sé incompatibile con una successione nei rapporti di lavoro che dissimuli la loro prosecuzione alle dipendenze di un datore formalmente diverso. L’accertamento del tribunale, non sindacabile in sede di legittimità, aveva posto in luce il subentro negli appalti, il transito della quasi totalità dei soci lavoratori e i collegamenti tra le società. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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