Azione del condomino contro l’amministratore bloccata dalle delibere approvate (Cass. civ. Sez. II n. 19899 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione assembleare dell’operato dell’amministratore di condominio e la mancata impugnazione delle delibere relative alla gestione dei beni e dei servizi comuni precludono l’azione di responsabilità del singolo condomino leso dalle iniziative arbitrarie dell’amministratore, essendo la delibera divenuta vincolante ex art. 1137 cod. civ. Il condomino che intenda contestare la gestione deve impugnare tempestivamente le delibere di approvazione dei rendiconti: in difetto, non può sindacare in via autonoma i prelievi già approvati, salvo che deduca e dimostri la radicale nullità delle delibere. Il riferimento a norma non applicabile ratione temporis, se marginale e non decisivo, non inficia la ratio decidendi fondata su diversa e autonoma ragione.
Il Fatto
Una condomina convenne in giudizio l’ex amministratrice del condominio, in carica per un periodo pluriennale, chiedendo la condanna alla restituzione pro quota di somme che assumeva indebitamente prelevate da conti e libretti riferibili al condominio. Dedusse che, all’esito di una verifica sulla documentazione contabile ottenuta in via giudiziale, numerose operazioni risultavano prive di giustificazione.
La convenuta eccepì l’inammissibilità della pretesa per intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio. Il Giudice di Pace accolse la domanda; il Tribunale, in riforma, la respinse. La condomina ricorre in cassazione con tre motivi, resistendo la controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’applicazione dell’art. 1137 cod. civ. e il richiamo all’art. 1130-bis cod. civ., norma introdotta nel 2012 e in vigore dal 18 giugno 2013, dunque inapplicabile a fatti risalenti agli anni 2003-2009. La ricorrente sostiene che la mancata impugnazione delle delibere assembleari non impedisce di accertare la personale responsabilità dell’amministratore mandatario, né di rilevare eventuali nullità radicali.
La Corte giudica il motivo infondato. Il riferimento all’art. 1130-bis cod. civ. è rilievo non decisivo, essendosi il giudice di merito limitato a osservare che l’operato dell’amministratrice non aveva incontrato la censura della maggioranza e che era possibile nominare un revisore. La ratio decidendi riposa su altra e autonoma ragione: la mancata impugnazione delle delibere di approvazione dei rendiconti, con cui veniva approvato il complessivo operato economico dell’amministratore.
Tale impostazione è coerente con il principio affermato da Cass. n. 10838 del 1992, secondo cui l’approvazione assembleare dell’operato dell’amministratore e la mancata impugnativa delle delibere di gestione precludono l’azione di responsabilità del singolo condomino. La contestazione attiene alla mancata documentazione di alcune spese rispetto a rendiconti approvati. Quanto alla dedotta appropriazione indebita aggravata, non risulta sporta alcuna denuncia.
Il secondo motivo lamenta che il Tribunale, presa l’opposizione all’esame dei testimoni, avrebbe inferito il loro esito favorevole all’amministratrice. La Corte esclude che la decisione sia fondata su prove non assunte: il rilievo è svolto ad abundantiam, come si evince dalla locuzione richiamata dalla sentenza. Il rigetto dei primi due motivi assorbe il terzo, relativo all’eccezione di prescrizione.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e sussistendo i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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