Distinzione tra appalto di servizio di trasporto e contratto di trasporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6214 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce principio consolidato che è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto, e non un semplice contratto di trasporto, quando vi sia un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori sono la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario e l’assunzione dei rischi da parte del trasportatore. La presunzione di un rapporto unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle prestazioni, rende applicabile il regime di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 per i crediti retributivi dei dipendenti dell’appaltatore. La diversa disciplina della responsabilità solidale del committente nel contratto di trasporto, introdotta dall’art. 83-bis d.l. n. 112/2008, non esclude tale configurabilità. Inoltre, per i rapporti di lavoro non assistiti da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società cooperativa, aveva proposto domanda per ottenere il pagamento di differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando al pagamento, in solido con la cooperativa, riconosciuta come unico datore di lavoro, anche la società committente e la società subcommittente, qualificando i rapporti tra queste ultime, formalmente regolati da contratti di trasporto e sub-trasporto, come appalti di servizi. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione.
La società committente ricorreva per cassazione, censurando la riqualificazione dei contratti in termini di appalto e l’applicazione del conseguente regime di solidarietà, oltre a contestare la decisione in punto di prescrizione e di prova dei pagamenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando un proprio recente precedente relativo a una fattispecie analoga. Ha ribadito che deve escludersi la qualificazione come una mera serie di contratti di trasporto quando l’esecuzione del servizio avvenga tramite un’organizzazione imprenditoriale stabile, con continuità e per un corrispettivo predeterminato. Nel caso di specie, i contratti affidavano al vettore non singoli trasporti, ma l’organizzazione autonoma di un’attività di trasporto complessivamente intesa, per una durata prolungata e rinnovabile, con propri mezzi, personale e rischio a proprio carico, comprensiva di servizi accessori e autonomi. Tali elementi integrano gli indici rivelatori di un appalto di servizi di trasporto.
La Corte ha quindi ritenuto non pertinente il richiamo all’art. 83-bis d.l. n. 112/2008, non applicabile ratione temporis e, comunque, volto a disciplinare una diversa ipotesi di responsabilità solidale del committente nel contratto di trasporto. Ha altresì escluso che il novellato art. 1677-bis cod. civ. possa escludere la configurabilità dell’appalto e l’operare dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Il secondo motivo di ricorso, sull’inapplicabilità di tale ultima norma, è stato assorbito dall’infondatezza del primo.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha confermato il principio per cui, per i rapporti di lavoro non stabili, il termine decorre dalla cessazione del rapporto. Ha ritenuto, inoltre, inammissibile la censura sulla non contestazione del requisito dimensionale della datrice di lavoro, per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.
Infine, la Corte ha giudicato infondati i motivi riguardanti il valore probatorio del verbale ispettivo dell’Inps, ribadendo che l’onere di provare l’avvenuto pagamento della retribuzione incombe sul committente solidalmente obbligato, e ha escluso la sussistenza di un vizio di omessa pronuncia, avendo la sentenza impugnata implicitamente rigettato le domande non espressamente esaminate, in quanto incompatibili con la sua impostazione logico-giuridica.
Nota della Redazione
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