Redditi diversi, inapplicabile la concessione di immobili al socio di società semplice (Cass. civ. Sez. V n. 17441 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione della lett. h-ter dell’art. 67, comma 1, t.u.i.r. non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio quando il concedente sia una società semplice. Il presupposto dell’imposizione dei redditi diversi è che si tratti di beni dell’impresa concessi da società che svolgano attività commerciale: requisito precluso alla società semplice, alla quale l’art. 2249 cod. civ. vieta l’esercizio di attività commerciale. Ne consegue che, accertata la titolarità dell’immobile in capo alla società semplice nell’anno della ripresa, il richiamo alla lett. h-ter è erroneo. È invece fondato il motivo che censura l’omesso esame delle regole del ragionamento presuntivo: la prova indiziaria esige che il giudice valuti tutti i fatti noti insieme e gli uni per mezzo degli altri, con i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 cod. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate accertava nei confronti del contribuente un maggior reddito Irpef per l’anno di imposta 2014, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter, t.u.i.r., in relazione all’occupazione a titolo gratuito di un immobile di proprietà di una s.r.l. a lui riconducibile, asseritamente partecipata da due società semplici fittiziamente interposte. L’ufficio riteneva altresì simulata l’enfiteusi costituita in favore di una società semplice.

Il contribuente impugnava l’atto; la CTP respingeva il ricorso e la CTR rigettava l’appello, ritenendo preliminarmente assorbite le eccezioni di rito e, nel merito, configurabile la concessione gratuita di beni della società al socio, essendo l’immobile divenuto di proprietà della società semplice con l’affrancazione dell’enfiteusi. Proponevano ricorso per cassazione il contribuente, con cinque motivi, e l’Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale pone unicamente la questione dell’interpretazione dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter, t.u.i.r. e della sua applicabilità a beni concessi in godimento da una società semplice. La Corte lo ritiene fondato. La norma, introdotta dall’art. 2, comma 36-terdecies, d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011, considera redditi diversi la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.

Richiamando la circolare Agenzia delle entrate 24/E del 15 giugno 2012, la Corte osserva che tra i soggetti concedenti non sono incluse le società semplici, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa. Il presupposto dell’imposizione è, infatti, che i beni siano concessi da società esercenti attività commerciale, evenienza preclusa alla società semplice: ai sensi dell’art. 2249 cod. civ., le società aventi a oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi societari tra i quali non è inclusa la società semplice, caratterizzata dall’avere a oggetto un’attività diversa da quella commerciale (Cass. n. 4709 del 1977).

Viene così affermato il principio di diritto secondo cui la disposizione della lett. h-ter dell’art. 67, comma 1, t.u.i.r. non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice. La CTR, una volta accertata l’avvenuta affrancazione dell’immobile in favore della società semplice e la titolarità del bene in capo a questa nell’anno 2014, ha errato individuando la stessa quale concedente nei confronti del contribuente.

Gli altri motivi del ricorso principale, proposti in via subordinata, restano assorbiti. La Corte passa quindi al ricorso incidentale dell’ufficio, che censura il mancato esame degli elementi dedotti sulla simulazione dell’enfiteusi. Il motivo è fondato con riguardo alla violazione delle regole del ragionamento presuntivo: la CTR ha omesso di valutare gli indizi relativi all’inattività della società, all’assenza di canoni, alle migliorie apportate all’abitazione e alla materiale disponibilità dell’immobile. La prova presuntiva esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nell’istruzione, valutandoli insieme e gli uni per mezzo degli altri (Cass. n. 3703 del 2012). L’avvenuta affrancazione, elemento di per sé non dirimente in senso contrario alla simulazione, è stata invece valorizzata da sola.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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