TFR conferito al fondo pensione e fallimento del datore: legittimazione del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7193 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell’art. 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse, spettante di regola al lavoratore. Questi è pertanto legittimato a insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall’istruttoria emerga una cessione del credito in favore del Fondo, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 l. fall. Il generico riferimento al “conferimento” del TFR maturando contenuto nell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252/2005 lascia aperta la possibilità che le parti configurino una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.) ovvero una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.), con la conseguenza che il giudice di merito deve accertare la natura negoziale del conferimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, con decreto depositato il 26.01.2021, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 l. fall. dalla lavoratrice avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento della società, con parziale rigetto dell’istanza di insinuazione del credito a titolo di TFR conferito al Fondo di Previdenza Complementare.
Secondo il Tribunale, il conferimento volontario del TFR maturando alla previdenza complementare attuerebbe una vera e propria cessione del diritto al Fondo, con la conseguenza che legittimato a chiedere le quote accantonate e non versate dal datore fallito sarebbe esclusivamente il Fondo, dovendosi escludere la legittimazione attiva del lavoratore. Contro tale decreto la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il fallimento, intimato, non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
I motivi, esaminati unitariamente per connessione, sono stati ritenuti fondati. Il Collegio rileva che il Tribunale ha apoditticamente desunto dall’art. 8 d.lgs. n. 252/2005 la configurazione del conferimento come cessione del diritto al Fondo. Tale lettura non è imposta dalla norma.
La Corte richiama l’orientamento di legittimità espresso da Sez. L. n. 18477 del 28.06.2023, secondo cui il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del mandato di versamento delle quote di TFR al Fondo e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate in capo al lavoratore, salvo che emerga una cessione del credito in favore del Fondo.
Il principio è mutuato da Sez. L. n. 16266 del 08.06.2023, che ha chiarito come il termine “conferimento” lasci aperta la possibilità di una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.) o di una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.). In caso di fallimento, la legittimazione spetta di regola al lavoratore per lo scioglimento del mandato, e al Fondo ex art. 93 l. fall. solo quando risulti la cessione.
Il Collegio aderisce a tale orientamento, non emergendo ragioni per discostarsene, con richiamo argomentativo anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Il Tribunale, che ha omesso l’accertamento della natura negoziale del conferimento, dovrà procedere a tale verifica per stabilire se si tratti di cessione o di mera delegazione.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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