Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 386 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza non conferisce al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche. Il percettore è mero destinatario di risorse di provenienza pubblica, prive di vincolo di destinazione, erogate nell’ambito delle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 Cost. La finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare in via esclusiva struttura ed effetti della misura, ne esclude in radice l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo, per carenza di qualsiasi rapporto di servizio tra il percettore e l’ente erogante. Sulle controversie relative al suo indebito utilizzo la potestas iudicandi spetta al giudice ordinario, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Il Fatto

Con atto di citazione depositato il 4 giugno 2025, la Procura regionale evocava in giudizio un percettore di reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’INPS di € 37.242,68, pari a quanto percepito a titolo di beneficio nel periodo dal giugno 2019 al luglio 2023.

Il danno erariale sarebbe derivato dalla presentazione di più domande, nelle quali il convenuto avrebbe omesso di dichiarare disponibilità finanziarie rilevanti e di comunicare le variazioni reddituali, in violazione dell’art. 3, commi 8, 9 e 11, e dell’art. 7, comma 2, n. 4, d.l. n. 4/2019, convertito in l. n. 26/2019. L’istruttoria contabile muoveva dalla comunicazione della pendenza di un procedimento penale. Il convenuto, pur regolarmente citato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di dover pregiudizialmente statuire sulla sussistenza della giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza, questione sollevata d’ufficio e non bisognevole di previo contraddittorio, trattandosi di questione di puro diritto afferente allo ius dicere.

La Sezione ha confermato l’orientamento già espresso in numerose pronunce, non appellate e passate in giudicato, secondo cui la giurisdizione non sussiste, essendo la materia devoluta al giudice ordinario. Nelle fattispecie analoghe è stato escluso il rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l’amministrazione erogatrice: il reddito va inquadrato nella categoria dei meri sussidi.

Il beneficiario non gestisce risorse secondo finalità pubbliche. Riceve somme di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione, destinate alle primarie esigenze di vita del nucleo familiare. Manca ogni obbligo di rendicontazione e ogni destinazione vincolata delle somme. Il Collegio ha richiamato l’art. 38 Cost. e la giurisprudenza di questa Sezione, tra cui le pronunce che qualificano il beneficio come sussidio assistenziale.

Quanto alle affermazioni della Corte costituzionale, che hanno sottolineato le ulteriori finalità di reinserimento lavorativo e inclusione sociale, la Sezione ha osservato che in quegli arresti il Giudice delle leggi ha vagliato la tenuta costituzionale di requisiti e condizionalità a fini diversi e specifici, senza esprimersi in punto di giurisdizione contabile. La funzione di sussidio per le esigenze basilari di vita permane, senza che al percettore sia chiesto di impiegare le somme per le ulteriori finalità.

Il Collegio ha poi giudicato inconferente il richiamo alle pronunce della Sez. II d’Appello che avevano affermato la giurisdizione contabile in riferimento alle garanzie pubbliche previste dall’art. 13 d.l. n. 23/2020, convertito in l. n. 40/2020: si tratta di attribuzioni patrimoniali con peculiarità che non presentano punti di contatto con il sussidio oggetto di causa. L’art. 102 Cost. impedisce di estendere la vis expansiva della giurisdizione contabile a ogni forma di sindacato sull’utilizzo del denaro pubblico, in assenza di adeguata interpositio legislatoris.

La giurisdizione è stata quindi declinata in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa va riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 C.G.C. L’atto di citazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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