Rito abbreviato contabile e integrale pagamento definiscono il giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 303 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il pagamento integrale della somma offerta dal convenuto e l’adesione del pubblico ministero integrano la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. L’effetto deflattivo del rito consegue all’accertato versamento in favore dell’Amministrazione beneficiaria e determina la dichiarazione che nulla è più dovuto dal convenuto. La natura deflattiva del rito e il contegno processuale dell’incolpato giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il convenuto, già amministratore unico pro tempore e liquidatore di una società a responsabilità limitata in liquidazione, è stato citato davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte per l’inadempimento degli obblighi collegati a un finanziamento regionale e alla conseguente revoca dello stesso. La Procura regionale chiedeva la condanna al pagamento, in favore della società finanziaria regionale e, per essa, della Regione Piemonte, della somma complessiva di euro 11.347,81, oltre accessori, a fronte di un finanziamento concesso di euro 11.020,00 e non restituito.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza della domanda, ma chiedeva di accedere al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 4.540,00. Il pubblico ministero esprimeva parere favorevole all’applicazione del rito con il pagamento di quella somma. All’esito dell’udienza camerale il Presidente della Sezione, con decreto n. 25/2025, disponeva il pagamento della somma entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum attiene alla verifica dei presupposti per la definizione del giudizio mediante rito abbreviato, nella fattispecie a formazione progressiva delineata dall’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. La Corte ricostruisce l’istituto come esito di una sequenza procedimentale che si completa solo con l’effettivo adempimento dell’obbligazione assunta dal convenuto.

Il Collegio accerta che l’interessato ha prodotto la documentazione contabile del bonifico bancario eseguito per un totale di euro 4.540,00 in favore del soggetto beneficiario, attestante l’avvenuto integrale pagamento nel rispetto dei termini perentori assegnati. La somma risulta incassata dall’Amministrazione beneficiaria con corrispondenti ordinativi di incasso, come confermato dalla nota della società finanziaria regionale richiamata in atti.

La regolarità del versamento è stata verificata con l’adesione del pubblico ministero nella camera di consiglio. Tale adesione chiude il procedimento di definizione alternativa, in coerenza con il richiamo alla Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018 operato dal Collegio a sostegno dell’integrazione della fattispecie.

Accertato il pagamento, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto. Sulle spese, la natura deflattiva del rito e il contegno processuale osservato dal convenuto, che ha concorso a realizzarla, giustificano l’integrale compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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