Inammissibile il parere della Corte dei conti richiesto da società a partecipazione pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 44 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti è inammissibile, sul piano soggettivo, quando è formulata da una società a partecipazione pubblica, soggetto non compreso nell’elencazione tassativa degli enti legittimati (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni). È altresì inammissibile sul piano oggettivo la richiesta che, per la molteplicità e specificità dei quesiti, non sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica e si sostanzi in una consulenza generalizzata su aspetti dell’azione amministrativa. La funzione consultiva della Corte dei conti non può implicare una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà dell’organo magistratuale.
Il Fatto
La Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato (S.A.S.I. spa), società a partecipazione pubblica, ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo una richiesta di parere, richiamando l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. L’istanza, articolata in una molteplicità di quesiti e sotto-quesiti, era volta a conoscere la disciplina applicabile al trattamento di missione dei componenti del consiglio di amministrazione di una società pubblica, con particolare riguardo al rimborso delle spese per trasferte di lavoro e delle spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di lavoro.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente rilevato la totale estraneità del quesito all’ambito applicativo dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, disposizione che attribuisce alla Corte dei conti una peculiare forma di controllo, non riconducibile alla funzione consultiva, limitata alla costituzione di nuove società o all’acquisto di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.
Pur volendo riqualificare la richiesta nell’ambito dell’attività consultiva di cui all’art. 7, comma 8, l. n. 131 del 2003, la Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sul primo profilo, ha evidenziato che le società a partecipazione pubblica non rientrano nell’elencazione tassativa dei soggetti legittimati a formulare richieste di parere, come precisato dalla giurisprudenza della Sezione delle Autonomie.
Sul piano oggettivo, la richiesta non è risultata riconducibile alla materia della contabilità pubblica, come delineata in chiave nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni riunite. La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla deliberazione, esclude che possano essere forniti pareri su atti o casi specifici che implicherebbero un’ingerenza nella concreta attività dell’ente e una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà dell’organo.
La molteplicità e specificità dei quesiti ha indotto la Sezione a ritenere che l’istanza si sostanziasse in una richiesta di consulenza generalizzata su aspetti attinenti a vari ambiti dell’azione amministrativa, non essendo la Corte tenuta a pronunciarsi in simili evenienze. La Sezione ha infine escluso l’applicabilità della richiamata normativa sul PNRR, che pur ridefinendo l’ambito applicativo non innova rispetto all’elencazione dei soggetti legittimati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.