Pensione di reversibilità per infermità del militare: disponibile la consulenza tecnica d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 277 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie pensionistiche di competenza della Corte dei conti, quando la questione involge accertamenti di natura medico-legale, il giudice può sospendere ogni pronuncia e disporre consulenza tecnica d’ufficio, affidandone l’esecuzione a un organo munito delle necessarie competenze. L’accertamento tecnico è finalizzato a verificare se le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio si siano aggravate e corrispondano a un grado di invalidità pari al 100%, con eventuale attribuzione della prima categoria della Tab. A del d.P.R. n. 834/1981. La legittimazione passiva spetta all’INPS, soggetto preposto all’erogazione del trattamento pensionistico, e non alla struttura amministrativa inserita nel Dicastero. Le parti possono farsi assistere da un sanitario di fiducia e presentare controdeduzioni nei termini assegnati.
Il Fatto
Le ricorrenti, nella qualità di eredi e titolari di pensione di reversibilità di un appuntato dell’Arma dei Carabinieri in congedo assoluto per infermità dal 1993 e deceduto nel 2014, hanno adito la Corte dei conti. Il Ministero della Difesa aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, attribuendo la terza categoria della Tab. A per tre di esse e l’ottava categoria per un’altra, con una complessiva menomazione ascritta alla seconda categoria.
Secondo le ricorrenti, la documentazione medica in atti evidenzierebbe una condizione più grave, sussumibile nella prima categoria della Tab. A. Esse hanno quindi chiesto il riconoscimento di un’invalidità al 100% e la conseguente riliquidazione della pensione di reversibilità. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza delle pretese, oltre alla prescrizione quinquennale dei ratei in via subordinata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero della Difesa, ritualmente citato e non costituitosi. Ha poi accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, qualificandolo come struttura amministrativa inserita nel Ministero della Difesa, priva di autonoma legittimazione a stare in giudizio.
È stata invece respinta l’eccezione dell’INPS, sul rilievo che l’Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione delle ricorrenti, essendo il soggetto preposto all’erogazione del trattamento pensionistico.
Nel merito, la controversia involge una questione di natura medico-legale. Il giudice ha ravvisato la necessità di acquisire un motivato parere volto a stabilire se, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, le infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio si siano aggravate e corrispondano a un grado di invalidità pari al 100%, con eventuale attribuzione della prima categoria pensionistica.
Il parere è stato affidato all’Unità operativa medicina legale dell’Asl di Caserta, quale organo munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche, previo esame della documentazione medica e amministrativa presente agli atti. Le ricorrenti potranno farsi assistere da un sanitario di fiducia.
La Corte ha sospeso ogni pronuncia, assegnando centoventi giorni per la relazione scritta, trenta giorni alle parti per le controdeduzioni e quindici giorni ulteriori per il deposito dell’elaborato. Ha fissato la prosecuzione del giudizio, riservando le spese al merito.
Nota della Redazione
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