Il sistema dei controlli interni dell’ente locale quale presidio di sana gestione finanziaria: l’evoluzione verso la contabilità accrual (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 120 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e seguenti del TUEL, costituisce presidio essenziale dei principi di sana gestione finanziaria. La sua assenza o inadeguatezza rileva ai fini della responsabilità amministrativa sanzionatoria di cui all’art. 148, comma 4, TUEL, ferma restando l’applicazione dell’art. 1 della legge n. 20/1994. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile può essere modulato attraverso percentuali di estrazione differenziate in base al rischio, purché il metodo resti coerente con le finalità del controllo successivo. Il controllo di gestione è funzionalmente distinto dalla contabilità finanziaria e deve essere orientato alla misurazione di efficacia, efficienza ed economicità, anche in prospettiva dell’avvio della contabilità accrual.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni sul funzionamento dei controlli interni trasmesse dal Comune di Lissone per le annualità 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 148 TUEL. All’esito dell’istruttoria, il Magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi, cui l’ente ha risposto. Il contraddittorio si è concluso con il deferimento della questione all’esame collegiale della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato criticità in diversi ambiti del sistema dei controlli interni dell’ente. Quanto al controllo di regolarità amministrativo-contabile, nonostante la dichiarazione formale di un metodo di estrazione casuale semplice, il campionamento è in concreto modulato attraverso percentuali differenziate in base al livello di rischio, con tasso di verifica più elevato per gli atti a maggiore esposizione economico-corruttiva. Tale impostazione è stata giudicata coerente con le finalità del controllo successivo, in quanto orienta l’attività verso le aree più sensibili.
In relazione al controllo di gestione, la Sezione ha preso atto con valutazione positiva del percorso di revisione avviato dall’ente nel 2018, pur non ancora giunto a pieno compimento. Il nuovo sistema si fonda su una crescente integrazione tra programmazione, centri di costo, indicatori di risultato e prospettiva economico-patrimoniale, già orientato verso il modello richiesto dalla riforma della contabilità accrual, prevista dalla riforma 1.15 del PNRR. L’ente ha correttamente evidenziato come il controllo di gestione presupponga strumenti e metodologie diversi da quelli della contabilità finanziaria, fondati su costi, ricavi e risultati quantitativi e qualitativi.
Per il controllo sugli organismi partecipati, la verifica risulta prevalentemente circoscritta ai profili finanziari, a causa della difficoltà di acquisire informazioni ulteriori dagli organismi non sottoposti a controllo diretto. Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, l’attività è riferita principalmente ai servizi esternalizzati; la Sezione ha invitato l’ente a estenderla anche ai servizi resi direttamente e a non fondare la valutazione dei servizi degli enti controllati esclusivamente sui report dagli stessi predisposti.
La Sezione ha concluso che il sistema dei controlli interni si presenta non ancora pienamente adeguato, ma interessato da un percorso di consapevole e progressivo miglioramento, invitando l’amministrazione a proseguire nel percorso e ad assumere le necessarie iniziative per superare le criticità segnalate.
Nota della Redazione
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