Reddito di cittadinanza, dolo e giurisdizione contabile sul beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 249 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario del reddito di cittadinanza è legato alla P.A. erogante da un rapporto di servizio, in ragione degli obblighi di servizio imposti dalla legge a chi percepisce il beneficio, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile per l’indebita percezione. La falsa dichiarazione del requisito della residenza decennale in Italia, attestata quando il periodo effettivo è di gran lunga inferiore, integra dolo e non errore incolpevole. L’illegittimità costituzionale sopravvenuta della soglia decennale non esclude la responsabilità, se alla data della domanda manca anche il requisito ridotto.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sicilia ha evocato in giudizio il beneficiario del reddito di cittadinanza per il danno erariale derivante dalla percezione del beneficio nel periodo da maggio 2020 a luglio 2021, per euro 4.516,16, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’INPS.
L’azione traeva origine dalla comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, che aveva trasmesso la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, all’art. 81 cod. pen. e all’art. 316-ter cod. pen. Il convenuto, nella domanda del 24.04.2020, aveva dichiarato di risiedere in Italia da almeno dieci anni, mentre dagli accertamenti della Guardia di Finanza risultava residente dal 25.07.2017. Non ha presentato deduzioni difensive né si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto, regolarmente evocato, ai sensi dell’art. 93 c.g.c. La citazione era stata notificata dall’UNEP di Ancona ex art. 140 cod. proc. civ. e l’avviso di ricevimento della raccomandata era pervenuto a mani proprie del destinatario.
La Corte ha poi affermato la propria giurisdizione. Pur a fronte di un panorama eterogeneo della giurisprudenza di primo grado, la giurisprudenza contabile d’appello è costante nel riconoscere il rapporto di servizio tra l’amministrazione erogante e il percettore del beneficio. Il Collegio ha richiamato, tra le altre, le decisioni di Sez. II App. n. 468/2022, n. 83 e n. 135 del 2025, e le pronunce della stessa Sezione n. 248 e n. 356 del 2024, dichiarando di voler dare continuità a tale indirizzo con rinvio, per ragioni di sintesi, alle relative motivazioni ai sensi dell’art. 17, comma 1, all. 2 c.g.c.
Nel merito, la domanda è stata accolta. La Procura aveva fornito ampia prova della percezione indebita: il convenuto, con domanda telematica del 24.04.2020, aveva dichiarato di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni e di risiedervi da almeno due in modo continuativo, attestando il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 4/2019. Gli accertamenti della Guardia di Finanza, compendiati nella comunicazione di notizia di reato, avevano però evidenziato una residenza effettiva dal 25.07.2017.
Il Collegio ha esaminato la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, depositata il 26 marzo 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della soglia decennale, sostituendola con il requisito di cinque anni. Tale pronuncia non produce però effetti nel giudizio, perché alla data della domanda il convenuto non possedeva nemmeno il requisito quinquennale, risultando residente da meno di tre anni.
Sul piano soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo, escludendo l’errore incolpevole: la dichiarazione di dieci anni di residenza si discosta in modo significativo dal periodo effettivo e appare volontariamente diretta a celare una condizione ostativa al beneficio. Il convenuto, rimasto contumace, non ha offerto alcuna lettura alternativa dei fatti. Il Collegio ha quindi dichiarato la responsabilità amministrativa e condannato al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi, nonché delle spese di giustizia in favore dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.