Conto giudiziale escluso per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 160 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, configurabile soltanto in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Lo spartiacque tra consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, i cui movimenti in carico e scarico generano un obbligo restitutorio. Il conto meramente riepilogativo e ricognitivo di beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso presso le articolazioni dell’ente, è assoggettato a mero debito di vigilanza. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un ente locale chiamato a rispondere, quale consegnatario, del presunto debito di custodia su beni mobili di pertinenza del Comune per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale presentato concerne esclusivamente beni mobili, riferiti a una mera elencazione dei cespiti riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente.

Il magistrato istruttore, nella propria relazione, dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27 giugno 2025 ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiede dichiararsi l’improcedibilità del giudizio con restituzione degli atti all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due posizioni soggettive rilevanti in materia di contabilità pubblica. Il consegnatario di beni mobili per debito di custodia è qualificabile agente contabile ed è obbligato alla resa del conto giudiziale; il consegnatario per debito di vigilanza è invece qualificabile agente amministrativo e non è soggetto a tale obbligo.

L’elemento tassativo e ineludibile che segna lo spartiacque tra le due figure viene individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano quell’obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito che giustifica la resa del conto.

La Corte precisa che l’obbligo della resa del conto giudiziale, ai cui dipendenti degli enti locali si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può mai prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia. Esso è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata in sentenza, che annovera tra le altre le pronunce della Sezione giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023, oltre a Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017. Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia: la natura eterogenea dei cespiti, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino” depongono per una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune.

Ne consegue che non sussiste l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale dei beni in questione, per i quali si configura unicamente un obbligo di vigilanza. Il giudizio iscritto a ruolo è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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