Cessata materia del contendere per pagamento del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 266 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale, il pagamento integrale della somma richiesta nell’atto di citazione, con contabilizzazione e incasso accertati dall’amministrazione danneggiata, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il completo componimento della lite, non contestato dalle parti, è accertabile dal giudice contabile in ogni caso in cui risulti in fatto, spettando a esso solo il compito di valutare gli effetti delle allegazioni. All’estinzione consegue che le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania conveniva in giudizio un funzionario dell’Ufficio del Genio Civile, chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’immagine in favore della Regione, quantificato in € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Secondo l’attore erariale, il convenuto, in concorso con un collega, si era reso responsabile del delitto di concussione, avendo prospettato a un imprenditore un accordo per facilitare futuri lavori in cambio di denaro; dopo la consegna dell’importo pattuito, i pubblici ufficiali erano stati arrestati in flagranza.

Il procedimento penale si era concluso con sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., a seguito della quale la Regione aveva disposto il licenziamento senza preavviso. Il convenuto, dopo l’invito a dedurre, depositava memoria chiedendo dichiararsi l’improcedibilità per essere intervenuto il pagamento della somma richiesta; la Procura depositava la comunicazione dell’Avvocatura regionale attestante la contabilizzazione e l’incasso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il pagamento del quantum richiesto nell’atto introduttivo ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, venendo meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull’oggetto originario del processo. Richiama sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 1048 del 2000, Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006 e Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015.

La Corte ricorda altresì l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice valutare gli effetti delle allegazioni (Cass. civ. Sez. V ord. n. 16764 del 2020; Corte dei conti, Sez. Campania, sent. n. 1283 del 2021).

Nel caso concreto, la domanda risarcitoria è stata pienamente soddisfatta con il pagamento dell’importo di € 10.000,00 come richiesto nell’atto introduttivo. La Procura non ha insistito per il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, rimettendosi alla decisione del Collegio.

Alla luce della documentazione in atti, il Collegio dichiara la cessata materia del contendere e, per l’effetto, l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese, rileva che in caso di estinzione esse restano a carico delle parti che le hanno sostenute, con pronuncia di nulla sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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