Inammissibile la richiesta di commutazione dell’ergastolo in sede esecutiva (Cass. pen. Sez. VII n. 2332 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rideterminazione della pena dell’ergastolo e di sua conversione in trenta anni di reclusione è manifestamente infondata quando non sia stato dedotto né dimostrato che il condannato abbia riportato la pena perpetua all’esito di un giudizio celebrato con il rito abbreviato. La trasformazione della pena perpetua in temporanea presuppone l’ammissione al giudizio abbreviato e la condanna emessa all’esito di tale rito, sicché difettano le condizioni per estendere i principi affermati dalla Corte EDU nel caso Scoppola. La disciplina dell’accesso al rito alternativo ha natura processuale e non sostanziale: essa rende inattaccabile il giudicato già formatosi e non consente al giudice dell’esecuzione di procedere alla conversione automatica della pena.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la domanda di rideterminazione della pena e di eliminazione dell’ergastolo, trattandosi di mera riproposizione di analoga istanza già respinta e di altra richiesta definita con non luogo a provvedere.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la contrarietà della pena perpetua ai principi convenzionali e costituzionali e richiamando per analogia la nota decisione della Corte EDU sul caso Scoppola.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorrente non si confronta con il ragionamento del giudice dell’esecuzione e si limita a riproporre la richiesta senza dedurre alcun profilo di novità. Sotto il profilo sostanziale, la pretesa di commutazione dell’ergastolo in trenta anni di reclusione non ha fondamento giuridico, poiché non esiste nell’ordinamento alcuna norma che la consenta: il principio di riserva di legge in materia penale riguarda tanto le disposizioni incriminatrici quanto quelle che sanciscono le pene e non può essere eluso.
Il richiamo analogico al caso Scoppola contro Italia è ritenuto non pertinente. Secondo consolidato orientamento di legittimità, soltanto colui che sia stato condannato all’ergastolo con sentenza passata in giudicato può chiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen., a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la condanna sia stata emessa all’esito di tale giudizio. Nel caso concreto non risulta dedotto né dimostrato che il ricorrente abbia riportato la pena perpetua all’esito di giudizi celebrati con rito abbreviato, sicché difettano le condizioni essenziali per estendere quei principi.
La Corte esclude poi il prospettato dubbio di incostituzionalità in riferimento al principio di uguaglianza. Non è l’arbitrio giudiziale a riservare ad alcuni condannati la trasformazione della pena perpetua, ma la condizione dell’aver richiesto e ottenuto l’ammissione al rito abbreviato in un determinato lasso temporale: si tratta di un evento processuale specifico dal quale dipende l’applicazione di una disciplina particolare. Richiamando la Corte cost. n. 210 del 2013, il Collegio sottolinea che la stessa ha precisato come la sentenza Scoppola non consenta allo Stato di limitarsi a sostituire la pena applicata in quel caso, ma imponga di rimuoverne gli effetti nei confronti dei condannati che si trovino nelle medesime condizioni. Tale conclusione riguarda però esclusivamente l’ipotesi di applicazione di una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa a un caso identico e che non richieda la riapertura del processo.
Assume rilievo decisivo, anche secondo la Corte cost. n. 235 del 2013, la circostanza che la fattispecie si differenzi dal caso Scoppola per la mancata ammissione del ricorrente al giudizio abbreviato: la questione non investe l’entità della riduzione di pena, ma i profili esclusivamente procedurali della preclusa possibilità di riconoscere come celebrato, o di celebrare ex novo, il rito alternativo denegato. La natura processuale della disciplina rende inattaccabile il giudicato, come confermato dalla decisione Morabito c. Italia del 27.04.2010.
Quanto alla compatibilità dell’ergastolo con l’art. 3 CEDU, la Corte richiama la pronuncia Vinter contro Regno Unito: agli Stati è riconosciuto un margine di apprezzamento, a condizione che la pena perpetua sia riducibile e offra al detenuto una prospettiva di liberazione. La legislazione italiana rispetta tali principi, poiché l’ergastolo è suscettibile di riduzione mediante la liberazione condizionale. Il possibile conflitto con l’art. 3 è ravvisabile solo quando l’ergastolo sia configurato come incompressibile. Nel caso in esame non emerge che al ricorrente sia in assoluto precluso l’accesso alla liberazione condizionale, sicché la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 cod. pen. è manifestamente infondata, in linea con la costante giurisprudenza costituzionale richiamata. La Corte conclude pertanto per l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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