Rinuncia agli atti efficace senza accettazione se la parte non è costituita (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 200 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina del processo contabile, la rinuncia agli atti del giudizio produce l’effetto estintivo solo a seguito dell’accettazione della controparte, ma tale accettazione è necessaria unicamente quando il rapporto processuale sia già instaurato e vi sia una parte costituita portatrice di un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che, ove il convenuto non si sia costituito e non risulti che il ricorso gli sia stato notificato, la rinuncia determina di per sé l’estinzione del giudizio, senza necessità di accettazione. Il principio opera sul piano processuale e non incide sulla valutazione di merito della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, ai fini del diritto alla pensione di privilegio, e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico. L’Amministrazione della difesa aveva respinto l’istanza, conformemente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso davanti alla Corte dei conti. Nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia agli atti, ribadita all’udienza dal difensore. Il Ministero convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene agli effetti della rinuncia agli atti nel processo contabile e alla necessità dell’accettazione della controparte. Il giudice richiama l’art. 110, comma 3, CGC, secondo cui la rinuncia ha effetto solo dopo l’accettazione della controparte.

La Corte precisa però la portata della norma, richiamando un precedente di legittimità secondo cui l’accettazione è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia parte costituita con interesse alla prosecuzione (Cass. n. 23620 del 2017).

Nel caso concreto tale condizione non ricorre: il Ministero convenuto non si è costituito in giudizio e non risulta che il ricorso gli sia stato notificato. Manca dunque una parte processuale portatrice di un interesse concreto alla prosecuzione.

Su queste basi la rinuncia è idonea a produrre l’effetto estintivo, senza necessità di accettazione. Il giudizio è pertanto estinto, con pronuncia che nulla dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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