Responsabilità erariale per interessi dilatori e prescrizione del credito (Corte dei Conti Sez. II App. n. 159 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale risarcitorio è un credito di evento: il termine di prescrizione quinquennale decorre dal pagamento della somma indebitamente esborsata, non dalla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio. La delibera di riconoscimento segna il momento di conoscenza effettiva del fatto lesivo, ma non consuma il danno. La scelta di comporre transattivamente la lite con dilazione del pagamento e riconoscimento di interessi dilatori è atto proprio dell’organo politico che la ratifica in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio. In mancanza di prova del dolo, tale condotta integra colpa grave. Il revisore contabile e il responsabile dell’area tecnica che abbiano svolto l’attività di verifica e certificazione non rispondono della scelta transattiva dell’organo politico.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 200/2023, ha condannato in solido, a titolo di dolo, il sindaco, i componenti della giunta, il responsabile dell’area tecnica, il revisore dei conti e il segretario comunale al pagamento di una somma in favore del Comune per il riconoscimento di un debito fuori bilancio.
La vicenda nasce dal riconoscimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, legge n. 289/2002, di un debito per fornitura di energia elettrica maturato nel triennio 2013-2015, comprensivo di interessi moratori e dilatori. Il debito era stato in parte definito con transazione e piano di rateizzazione sottoscritto con la cessionaria del credito. Avverso la pronuncia hanno proposto appello tutti i condannati, contestando la prescrizione, l’apporto causale e l’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce gli appelli e affronta anzitutto la questione di nullità della citazione per omessa gradazione delle responsabilità. Il motivo è respinto: il libello individua le singole condotte e i relativi contributi causali, sicché la richiesta di condanna solidale non vizia l’atto. Analogamente infondata è la censura sulla mancata indicazione delle ragioni di superamento delle controdeduzioni, non rientrando tra gli elementi essenziali del fatto rilevanti ai fini della nullità.
Sul piano della prescrizione, la Corte opera la distinzione decisiva. La delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio segna il disvelamento del fatto lesivo, ma l’illecito erariale è illecito di evento: il danno si consuma con l’esborso. Pertanto il termine quinquennale decorre dai mandati di pagamento degli interessi, non dalla delibera. Ne deriva la prescrizione del credito per interessi moratori verso tutti gli appellanti e, per una sola posta, verso il sindaco.
Nel merito, il thema decidendum resta circoscritto agli interessi dilatori. La Corte esclude che la scelta di dilazionare i pagamenti sia imputabile al revisore e al responsabile dell’area tecnica. Quest’ultimo ha svolto un’intensa attività di verifica sulle fatture, accertando duplicazioni di pretese creditorie e certificando somme inferiori a quelle richieste dai cessionari. Il revisore, appena informato, ha convocato riunione e richiesto chiarimenti prima di rilasciare il parere. La scelta transattiva con dilazione è atto dell’organo politico che l’ha ratificata.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude il dolo e qualifica la condotta come colpa grave: il pagamento degli interessi dilatori è frutto di gravissima trascuratezza nel rimediare all’inadempimento, in assenza di una prova della volontà di cagionare il danno. Degrada dunque l’imputazione, con conseguente irrilevanza dell’istanza istruttoria sul Patto di Stabilità.
Conclusivamente, gli appelli di alcuni componenti politici sono parzialmente accolti con rideterminazione del danno, mentre quelli del responsabile tecnico, del revisore, del segretario e di un consigliere sono integralmente accolti per mancanza di colpa grave.
Nota della Redazione
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