Reddito di partecipazione e accertamento societario definitivo (Cass. civ. Sez. V n. 13937 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di partecipazione, il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, destinatario di avviso di accertamento per il maggior reddito imputatogli pro quota, conserva la facoltà di contestare la presunzione di distribuzione degli utili, anche quando l’accertamento emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. La definitività dell’atto societario non impedisce al socio di dimostrare che il maggior reddito accertato non è stato distribuito, ma è stato accantonato o reinvestito. Il giudice di merito, che abbia accertato tale prova, non è tenuto a riesaminare la validità dell’accertamento societario, essendo sufficiente la dimostrazione della mancata distribuzione. L’onere della prova grava sul contribuente, che può assolverlo anche mediante prova presuntiva.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, socio al 47% di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento ai fini Irpef per il reddito di partecipazione ritenuto non dichiarato per l’anno 2009, sul presupposto di maggiori utili societari non contabilizzati.

Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila, contestando le presunzioni su cui si fondava l’accertamento e sostenendo di aver provato l’effettività dei costi sostenuti dalla società. La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto impositivo. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi, uno ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e uno ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il contribuente non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione. L’Ufficio sosteneva che la CTR fosse incorsa in nullità per avere deciso sull’accertamento societario ormai definitivo, e in violazione di legge per aver annullato l’atto notificato al socio basandosi su una pretesa infondatezza dell’accertamento societario.

Il Collegio ritiene infondata la tesi dell’Amministrazione finanziaria. La CTR aveva ritenuto dimostrato che il preteso maggiore reddito societario era stato reinvestito e non distribuito ai soci, e avverso questa ragione fondante la ricorrente non muoveva critiche specifiche, limitandosi ad affermare l’incontestabilità dell’accertamento societario.

La Corte ribadisce che è sempre consentito al socio provare che il maggior reddito conseguito dalla società non sia stato distribuito. La mancata distribuzione esclude la stessa attribuzione della quota, neutralizzando la presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio.

Sul piano dei limiti del giudicato, la Corte richiama il principio di indipendenza dei procedimenti relativi alla società e al singolo socio, già affermato da Cass. sez. VI-V, 27.9.2016, n. 19013, nonché da Cass. n. 19606 del 2006, Cass. n. 21356/2009 e Cass. n. 17966/2013. Il socio che abbia impugnato l’atto a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società può contestare la presunzione di distribuzione e la validità dell’accertamento societario, senza che la decisione resa in quel processo spieghi efficacia di giudicato nei suoi confronti, in forza dei limiti soggettivi del giudicato e dell’art. 24 Cost..

La Corte richiama infine il principio espresso da Cass. sez. V, 29.7.2024, n. 21158: l’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società a ristretta base azionaria, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione societaria, ma deve dimostrare che i maggiori ricavi non siano stati realizzati, non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, ovvero siano stati appropriati da altro soggetto.

Nel caso concreto, essendo stata accertata la mancata distribuzione, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è rigettato. Non si provvede sulle spese di lite, non avendo il contribuente svolto difese. Non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per essere parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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