Irap revisore socio di società di consulenza esclusa autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 15411 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione non può desumersi dalla sola qualità di socio di una società di consulenza, quand’anche la partecipazione sia minima. Esso ricorre quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia del collaboratore con mansioni esecutive. Se l’attività professionale si svolge all’interno di una struttura riconducibile ad altri, la struttura non è “autonoma” e i relativi proventi non sono soggetti a Irap. La detenzione di una quota societaria è irrilevante quando titolarità e responsabilità dell’organizzazione fanno capo a un soggetto diverso.
Il Fatto
Un revisore contabile presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per gli anni dal 2012 al 2015, sostenendo l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione. L’Ufficio non rispondeva e il professionista impugnava il silenzio-rifiuto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello.
Il giudice di secondo grado valorizzava la qualità di socio, sia pure per una quota minimale, della società di revisione; il reddito percepito quasi unicamente per l’attività di consulenza svolta per essa; l’assenza di un ufficio e di dipendenti propri; l’avvalimento della struttura societaria per l’attività amministrativa. Da questi indizi desumeva l’esistenza di un’organizzazione non estranea al professionista. Propone ricorso per cassazione il contribuente; l’Amministrazione resiste con controricorso e, nel corso del giudizio, deposita istanza di cessazione della materia del contendere, avendo disposto in autotutela il rimborso richiesto.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’istanza di cessazione della materia del contendere. Questa presuppone fatti che rendano incontestabile la perdita dell’interesse alla decisione di merito. Nel caso di specie il contribuente, pur dando atto del provvedimento di convalida del rimborso, ha evidenziato di non aver ricevuto l’accredito e ha insistito nella domanda; l’Amministrazione non ha allegato né documentato il pagamento.
Nel merito, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 9451 del 2016. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia del collaboratore con mansioni esecutive.
Con specifico riguardo all’attività svolta a favore di un soggetto già dotato di propria struttura organizzativa, la Corte richiama il principio di Cass. n. 9692 del 2012: non basta che il lavoratore si avvalga di detta struttura, ma occorre che questa sia “autonoma”, facendo capo al lavoratore stesso anche sotto i profili organizzativi. Non sono quindi soggetti a Irap i proventi che il lavoratore autonomo percepisca per attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri.
Tale principio ha trovato attuazione in favore di professionisti che svolgono la propria attività per società di revisione e consulenza, in casi analoghi a quello in esame (Cass. n. 22266 del 2023, Cass. n. 11924 del 2023, Cass. n. 11238 del 2023). È inoltre irrilevante la detenzione di una quota di partecipazione al capitale, laddove titolarità e responsabilità dell’organizzazione facciano capo a un soggetto diverso (Cass. n. 299 del 2025).
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo tratto argomenti decisivi dalla mera qualità di socio e dall’avvalimento della struttura societaria, senza la doverosa analisi di una propria attività di organizzazione in qualità di titolare o responsabile. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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