Ricorso in Cassazione improcedibile se manca la copia notificata della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 7635 del 22.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., quando la parte ricorrente dichiari che la sentenza impugnata è stata notificata ma ometta di depositare, nel termine previsto per l’iscrizione a ruolo, la copia del provvedimento munita della relata di notifica. Il vizio è collegato ope legis al mancato deposito e non è sanato dal deposito tardivo della copia notificata. Il principio che esenta dalle formalità di deposito nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve non è invocabile quando tale intervallo risulti superato. L’osservanza dell’obbligo di deposito non costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, un impedimento sproporzionato al diritto di accesso a un tribunale.
Il Fatto
Una società in nome collettivo e i suoi soci propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato il rigetto della domanda di accertamento negativo della debenza di contributi condominiali per lavori alle facciate e dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
I ricorrenti affidano l’impugnazione a tre motivi. In prossimità dell’adunanza camerale depositano memoria e atti. La questione decisiva, tuttavia, non attiene ai motivi di merito ma alla regolarità dell’instaurazione del giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi, la Corte rileva l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La parte ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata, ma ha omesso di produrre la copia del provvedimento munita della relata di notifica: nel fascicolo è rinvenibile solo la copia autentica della sentenza.
Solo in epoca assai risalente rispetto all’iscrizione a ruolo i ricorrenti hanno depositato la copia notificata della sentenza, ma tale iniziativa non sana il vizio di improcedibilità, collegato ope legis al mancato deposito della copia nel termine previsto per l’iscrizione del ricorso. Sul punto la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022.
Non soccorre il diverso principio che esenta dalle formalità di deposito nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve. Nella specie l’intervallo è ben maggiore, poiché la sentenza è stata pubblicata il 17 gennaio 2019 e il ricorso è stato notificato il 29 marzo 2019. La Corte richiama anche la Sez. 6, ordinanza n. 15832 del 2021, sulla non emendabilità della dichiarazione di avvenuta notificazione quale espressione di autoresponsabilità della parte.
La Corte richiama infine la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’osservanza dell’obbligo di depositare la relazione di notificazione entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso non costituisce un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza del diritto di accesso a un tribunale garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione.
Nulla è disposto per le spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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