Reddito di partecipazione e giudizio societario pendente: la sospensione è discrezionale (Cass. civ. Sez. V n. 16447 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, quando fra il giudizio relativo al reddito di partecipazione del socio e quello relativo all’accertamento societario esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può essere disposta in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. Il giudice deve quindi scegliere tra tenere conto della sentenza impugnata, che spiega funzione di accertamento anche prima del passaggio in giudicato, e sospendere il processo nell’esercizio del proprio potere discrezionale. La previsione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria svolgeva verifiche fiscali nei confronti di una società a ristretta base partecipativa, composta da due soci, ritenendo conseguiti utili non dichiarati per il periodo d’imposta oggetto di contestazione. Sulla base di tale accertamento veniva emesso, nei confronti della socia titolare della quota di maggioranza, un atto impositivo per il reddito di partecipazione ritenuto conseguito ai fini Irpef.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. L’appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, che confermava la decisione di primo grado. La socia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’Amministrazione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 39 del d.Lgs. n. 546 del 1992: la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe sospeso il processo sul reddito di partecipazione, benché fosse ancora pendente in appello il giudizio pregiudicante sull’accertamento societario.
La Corte richiama anzitutto l’orientamento secondo cui, quando il giudizio pregiudicante sia stato deciso con sentenza impugnata, trova applicazione l’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. La sentenza, prima e indipendentemente dal passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento fuori del processo; la disposizione va quindi letta nel senso che impone al giudice l’alternativa tra tenere conto della sentenza invocata, senza impedimento derivante dalla sua impugnazione o impugnabilità, e sospendere il processo nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
Richiamate le Sezioni Unite n. 21763 del 2021, la Corte ribadisce che la sospensione per pregiudizialità tecnica non è obbligatoria quando il giudizio pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato; essa può essere adottata solo in via facoltativa. Poiché il giudizio sull’accertamento societario era stato definito in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale non era tenuta a sospendere e, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha legittimamente ritenuto di non disporla. Il motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo, proposto ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., censurava la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello ritenuto automaticamente estensibile ai soci l’accertamento sul maggior reddito societario, trattandosi invece di presunzione semplice da valutare in modo grave, preciso e concordante. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata — tra cui la pronuncia di legittimità del 29.7.2024, n. 21158 — secondo cui l’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Quest’ultimo non può limitarsi a denunciare la propria estraneità, ma deve dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati realizzati, oppure che sono stati accantonati, reinvestiti o appropriati da altro soggetto. Nel caso concreto la ricorrente neppure allega tale dimostrazione.
Il ricorso è quindi respinto nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese processuali e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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